Sez. U, Sentenza n. 4419 del 25/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 229981 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA FUNZIONALE | Applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato - Natura di competenza funzionale - Sussistenza.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA FUNZIONALE
Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, cod. proc. pen. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)