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Sez. L, Sentenza n. 10258 del 26/07/2001 (Rv. 548535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego - Sanzione amministrativa pecuniaria - Applicabilità a carico dell'amministratore della società datrice di lavoro autore dell'illecito - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

La sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego va posta a carico dell'amministratore della società datrice di lavoro che con la sua condotta ha determinato l'illecito, essendo diretta, come tutte le sanzioni amministrative, a punire un comportamento di una persona fisica tenuto in violazione di norme dell'ordinamento, salva la responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)