Sez. 2, Sentenza n. 35 del 08/01/1969 (Rv. 337842 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE IN TOTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI ED ACCETTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE POSTI A BASE DELLE STATUIZIONI DENUNCIATE - POTERE DI RIESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE IN TOTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NECESSITA - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI ED ACCETTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE POSTI A BASE DELLE STATUIZIONI DENUNCIATE - POTERE DI RIESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI.*
Nel vigente sistema processuale l'effetto devolutivo dell'appello e circoscritto al quantum appellatum, sicche, secondo il combinato disposto degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., al giudice del gravame debbono sottoporsi motivi specifici, in funzione delimitativa dell'ambito del riesame. La parte non puo investire in toto con la sua impugnazione la sentenza di primo grado, sia nell'accertamento e nella valutazione dei fatti, sia nelle premesse e nelle conseguenze giuridiche. Quando chiaramente consti una consimile volonta dell'appellante viene meno l'esigenza di una analitica e rigorosa formulazione delle censure. Tuttavia, qualora la parte abbia compiutamente specificato i motivi, e, lungi dal contestarla, abbia ammesso la sussistenza dei presupposti di fatto e la validita delle ragioni giuridiche che stanno a base delle statuizioni denunciate, la pronuncia non puo considerarsi impugnata in toto conseguentemente, il giudice di appello trova circoscritto il campo del riesame, ad esso demandato, e deve limitarsi percio, a valutare se e fino a qual punto le doglianze sottopostegli possano ancora evidenziare delle soluzioni di continuita effettuale, ovvero logico-giuridica, nell'iter decisivo, seguito dal giudice di primo grado, quale emerge dalla sentenza. (V 919-68, massima n 332264 625-68, massima n 331177 240-67, massima n 326019 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)