Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 340 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17517
- Tributi in genere
- Dichiarazione dei sostituti d'imposta
- Presentazione tempestiva ma ad ufficio incompetente
- Previsione di trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato versamento dei contributi dovuti
- Ius superveniens
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della questione alla stregua del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. in l. 15 maggio 1991, n. 154, che ha nuovamente previsto la possibilità di definizione agevolata delle violazioni di cui art. 21 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientrano quelle oggetto dei giudizi a quibus.
Norme impugnate
- art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 10, n. 11) legge 9 ottobre 1971, n. 825
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con n. 3 ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa iscritte rispettivamente ai nn. 246, 247 e 286 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 16 e 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di tre giudizi proposti nei confronti di soggetti sostituti d'imposta, la Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, con ordinanze di analogo contenuto emesse il 12 novembre 1990 (reg. ord. n. 246 del 1991), il 25 ottobre 1990 (reg. ord. n. 247 del 1991) e il 22 dicembre 1990 (reg. ord. n. 286 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, (in combinato disposto con gli artt. 9, quarto e settimo comma, e 12, quarto comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui riserva pari trattamento sanzionatorio sia a carico del sostituto di imposta che non abbia presentato la dichiarazione o non abbia effettuato i versamenti d'imposta dovuti, con innegabile danno per l'Erario, sia a carico del sostituto che, effettuati regolarmente i pagamenti, ha presentato nei termini la dichiarazione, ma ad ufficio incompetente, con la conseguenza che, pervenendo la dichiarazione all'ufficio competente con ritardo superiore al mese, la stessa si considera omessa;
che la questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega per la riforma tributaria;
che non vi è stata costituzione di parti, mentre è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando i precedenti di questa Corte (sentenza n. 82 del 1989, ordinanze nn. 206 e 103 del 1990, 212 del 1989 e 490 del 1987);
punto 2
Considerato che i tre giudizi prospettano la medesima questione e possono pertanto essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto la possibilità di definizione delle violazioni indicate nell'art. 21 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientrano anche quelle oggetto dei giudizi a quibus;
che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla Commissione tributaria rimettente perché valuti se sussista ancora il requisito della rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze