Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 14/07/1961 (Rv. 881032 - 01)
REGISTRO - AGEVOLAZIONI FISCALI - CONTRATTI DI COSTRUZIONI NAVALI - ART.2 DECRETO 25 GIUGNO 1946 N.77 - INTERVENUTA ABROGAZIONE. REGISTRO - AGEVOLAZIONI FISCALI - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - ESIBIZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE - ONERE INSUSSISTENTE - ESTREMI - PROVA SUCCESSIVA - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE.
REGISTRO - AGEVOLAZIONI FISCALI - CONTRATTI DI COSTRUZIONI NAVALI - ART.2 DECRETO 25 GIUGNO 1946 N.77 - INTERVENUTA ABROGAZIONE. REGISTRO - AGEVOLAZIONI FISCALI - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - ESIBIZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE - ONERE INSUSSISTENTE - ESTREMI - PROVA SUCCESSIVA - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE.
La disposizione dell'art.2 d.l. 25 giugno 1946 n.77, secondo la quale, per ottenere la registrazione dei contratti di costruzioni navali con la semplice tassa fissa è necessaria, a pena di decadenza, la presentazione di una dichiarazione del competente ufficio di porto, attestante che il contratto attua gli scopi della legge, è stata abrogata per incompatibilità con le nuove norme della legge 8 marzo 1949 n.7 5, che ha dato nuova disciplina alla materia, prevedendo non più il beneficio singolo della registrazione a imposta fissa, in base alla dichiarazione dell'ufficio di porto, ma il diritto ad un complesso di benefici, tributari e non, cui le costruzioni, che meglio rispondano agli scopi previsti dalla legge, sono ammesse esclusivamente in virtù di provvedimento del ministro per la marina mercantile. Se la legge non impone al contribuente l'Onere di produrre, al momento in cui fa registrare un atto ammesso a beneficio fiscale, la documentazione giustificativa del beneficio medesimo, e non fissa un termine di decadenza per l'esibizione della documentazione, questa ha il valore di accertamento dei presupposti di fatto cui è condizionata la concessione del beneficio, sicché la prova può essere data in ogni tempo, salvo il verificarsi della prescrizione. In tal caso, la non contestuale esibizione della documentazione importa solo che l'ufficio possa non applicare il beneficio richiesto, costringendo il contribuente a pagare, in via provvisoria, l'imposta normale, salvo ad ottenere il rimborso del di più quando provveda all'esibizione della documentazione da cui risulti il diritto all'agevolazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1949 num. 75, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)