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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 66 del 1985

Decisione
decisa il 1985-03-08, depositata il 1985-03-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:66
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10763

Leggi la massima
PROVVEDIMENTO NON MASSIMABILE DI CORREZIONE DELLA SENTENZA N. 1 DEL 1985.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985. Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1985 il Giudice relatore Livio Paladin. Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale di omissione nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985. Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985, dopo le parole "previsti nel precedente articolo" sia inserito il numero "7" (sette). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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