Sez. 3, Sentenza n. 12127 del 09/06/2005 (Rv. 582439 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE | Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone - Ammissibilità - Accertamento dell'imprudenza del pedone investito - Concorso di colpa con il conducente - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE
La presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato; e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)