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Legge urbanistica

Testo in vigore al

Titolo II. Disciplina urbanistica

Capo I. Modi di attuazione

Art. 4 Piani regolatori e norme sull'attivita' costruttiva

1. La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attivita' costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

Capo II. Piani territoriali di coordinamento

Art. 5 Formazione ed approvazione del piani territoriali di coordinamento

1. Allo scopo di orientare o coordinare l'attivita' urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

2. Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

  1. a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

  2. b) alle localita' da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

  3. c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

3. I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

4. Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attivita' privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Art. 6 Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento

1. Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sara' stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

Capo III. Piani regolatori comunali

Sezione 1. Piani regolatori genera li

Art. 7 Contenuto del piano generale

1. Il piano regolatore generale deve considerare la totalita' del territorio comunale.

2. Esso deve indicare essenzialmente:

  1. 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

  2. 2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;13

  3. 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu';13

  4. 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;18

  5. 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

  6. 6) le norme per l'attuazione del piano.

Art. 8 Formazione del piano regolatore generale

1. I Comuni hanno la facolta' di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non e' soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformita' dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente e' obbligatoria.

2. La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche' alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.

5. Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

6. Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

7. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

8. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.

9. Il piano regolatore generale e' approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9 Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni

1. Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

Art. 10 Approvazione del piano generale

1. Il piano regolatore generale e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonche' quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

  1. a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

  2. b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

  3. c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

  4. d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.

3. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che puo' anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

4. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

5. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.

6. Il decreto di approvazione del piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, e' fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

7. Nessuna proposta di variante al piano approvato puo' aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potra' concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilita' del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.5

8. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge nonche' le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso.

9. La variazione del piano e' approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

Art. 11 Durata ed effetti del piano generale

1. Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

2. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 765.

Art. 12 Piani regolatori generali intercomunali

1. Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o piu' Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici puo', a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

2. In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

  1. a) l'estensione del piano intercomunale da formare;

  2. b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

3. Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.

4. Deve inoltre essere comunicato ai podesta' degli stessi Comuni perche' deliberino circa la sua adozione.

5. Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale e' approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.

Sezione 2. Piani regolatori particolareggiati

Art. 13 Contenuto dei piani particolareggiati

1. Il piano regolatore generale e' attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

  1. 1) le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

  2. 2) gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

  3. 3) le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

  4. 4) gli elenchi catastali delle proprieta' da espropriare e da vincolare;

  5. 5) la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

2. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30.14

Art. 14

1. Compilazione dei piani particolareggiati.

2. I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podesta' con apposita deliberazione.

3. E' pero' in facolta' del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

4. Contro il decreto del prefetto il podesta' puo' ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.14

Art. 15 Pubblicazione dei piani particolareggiati - Opposizioni

1. I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

2. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.14

Art. 16 Approvazione dei piani particolareggiati

1. I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.

2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.

3. I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

4. Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.

5. Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovra' essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

6. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalita' di cui al secondo comma lettere b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessita' della zona.

7. Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

8. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni.

9. L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste.

10. Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella Segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.

11. Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.

12. Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita' sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma.14

Art. 17 Validita' dei piani particolareggiati

1. Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potra' essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.

3. Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarita' dell'intero sub-comparto, purche' non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.14

Sezione 3. Norme per l'attuazione dei piani regolatori comunali

Art. 18 Espropriabilita' delle aree urbane

1. In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facolta' di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865.14

Art. 19

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1971, N. 86514

Art. 20 Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva

1. Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il podesta' ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

2. Decorso tale termine il podesta' diffidera' i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potra' procedere all'espropriazione.

3. Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.14

Art. 21 Attribuzione ai privati di aree gia' pubbliche

1. Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprieta' di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sara' determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

2. Il Comune ha facolta' di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volonta', il termine che gli sara' prefisso con ordinanza podestarile nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.14

Art. 22 Rettifica di confini

1. Il podesta' ha facolta' di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprieta', quando cio' sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.

2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune puo' procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.14

Art. 23 Comparti edificatori

1. Indipendentemente dalla facolta' prevista dall'articolo precedente il Comune puo' procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unita' fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

2. Formato il comparto, il podesta' deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.

3. A costituire il consorzio bastera' il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi cosi' costituiti conseguiranno la piena disponibilita' del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.

4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune procedera' all'espropriazione del comparto.

5. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indira' una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennita' di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.

6. In caso di diserzione della gara, il Comune potra' procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.14

Art. 24 Aree private destinate alla formazione di vie e piazze

1. Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore puo' essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a meta' della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondita' massima di metri 15.

2. Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sara' invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennita' di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.

3. Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennita' di esproprio rimborsata il Comune dovra' restituire la differenza.