Sez. 5, Sentenza n. 4723 del 28/03/2003 (Rv. 561565 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Conferimento di immobile da un socio alla società - Legittimazione della società conferitaria ad impugnare l'accertamento di valore dell'immobile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Notifica dell'avviso di liquidazione al solo socio conferente - Legittimità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
La società che abbia ricevuto il conferimento di un immobile non è, al contrario del socio conferente, debitore di imposta INVIM e pertanto non è legittimata ad impugnare, assieme al socio, l'accertamento di valore dell'immobile a tali fini. Infatti, nella fase avente ad oggetto la quantificazione dell'imposta dovuta (fase anteriore alla, solo eventuale, fase di riscossione coattiva mediante esercizio del privilegio gravante sull'immobile acquistato), non è neppure ipotizzabile la pendenza di una controversia, tra l'acquirente dell'immobile e l'amministrazione finanziaria, avente ad oggetto tale imposta. Ne consegue che, non è illegittimo l'avviso di liquidazione che, ai fini INVIM, sia notificato al solo socio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)