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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25661 del 17/12/2010 (Rv. 615677 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diritto al ricongiungimento familiare - Collaterale di cittadino italiano - Disciplina applicabile - Art. 2 e 7 d.lgs n. 30 del 2007 - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615677-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal. d.lgs 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE. Tale diritto non può, pertanto, essere riconosciuto a un cittadino straniero collaterale (nella specie sorella) del cittadino italiano, in quanto tale vincolo di parentela non è compreso nella definizione normativa di "familiare", contenuta nell'art. 2 del citato d.lgs.; né un'interpretazione estensiva della norma da ultimo citata può essere giustificata dal successivo art. 3, che prefigura la possibilità di un'estensione della nozione di "familiare", ma esclusivamente in presenza di specifiche condizioni (quali una seria infermità, l'essere a carico del cittadino italiano) di cui è necessario dimostrare l'esistenza.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28 com. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)