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Sez. 1, Sentenza n. 12401 del 20/11/1992 (Rv. 479641 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Bene - Proprietà -Trasferimento - Titolo del trasferimento - Specificazione - Mancanza - Contratto - Nullità per mancanza di causa - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479641-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere

La semplice ed unilaterale attribuzione patrimoniale non può in alcun caso assurgere a causa giuridica del negozio, in quanto non consente di identificarne lo scopo e stabilirne, di conseguenza, la rilevanza socio - economica e, in ultima analisi, la liceità. Ne consegue che il contratto col quale si trasferisca ad altri un bene, senza specificazione del titolo di tale trasferimento, non è assumibile, perciò, nella nozione di contratto atipico e resta, quindi, un atto nullo per mancanza di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 n. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)