diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2676 del 18/07/1969 (Rv. 342343 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - FRAZIONAMENTO DELL'INDENNITA - CONDIZIONI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342343-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - FRAZIONAMENTO DELL'INDENNITA - CONDIZIONI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - INSUFFICIENZA.*

Il semplice mutamento di mansioni del lavoratore ed il suo passaggio dalla categoria degli operai a quella impiegatizia non implica, per se solo (anche se congiunto all'accettazione e riscossione dell'indennita di anzianita, per il servizio prestato nella prima categoria), alcuna modificazione sostanziale dell'oggetto o del 'titolò dell'obbligazione nel rapporto di lavoro, e non permette, percio, di desumerne la novazione oggettiva del rapporto stesso, al fine di ritenere legittimo il frazionamento dell'indennita di anzianita, dovendo l'animus novandi risultare in modo assolutamente non equivoco. (V. 4056-68, massima n. 337684 367-68, massima n. 331337 2351-67, massima n. 329600 72-67, massima n. 325717).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)