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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20697 del 13/10/2016 (Rv. 641513 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per durata irragionevole - Valutazione unitaria dei procedimenti di cognizione ed esecuzione - Condizioni - Giudizio di interpretazione ex art. 78 del r.d. n. 1214 del 1934 - Possibilità di equiparazione al procedimento di esecuzione - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641513-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il principio per cui il giudizio di cognizione e quello di esecuzione sono valutabili unitariamente, in quanto finalisticamente considerati come un "unicum," ove il secondo sia inizato entro sei mesi dalla definizione del primo, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, si applica anche, nel processo contabile, se al giudizio di cognizione segua, nel termine predetto, quello di interpretazione ex art. 78 del r.d. n. 1214 del 1934, potendo quest'ultimo equipararsi a quello esecutivo, in quanto volto a consentire l'esatto adeguamento del rapporto sostanziale al comando giurisdizionale, senza che rilevi quale delle parti lo abbia promosso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 25, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 78, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)