Sez. 1, Sentenza n. 1590 del 27/06/1967 (Rv. 328384 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO NEL POSSESSO DEI BENI - COMPOSSESSO DEI BENI EREDITARI - TERMINI PER LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO E PER LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE O DI RINUNCIA - ONERE DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO NEL POSSESSO DEI BENI - COMPOSSESSO DEI BENI EREDITARI - TERMINI PER LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO E PER LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE O DI RINUNCIA - ONERE DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA.*
Nel caso in cui i coeredi continuino a vivere insieme, usando delle cose ereditarie secondo le loro attitudini, ciascuno di essi detiene la cosa con l'animo di esercitare il diritto anche per gli altri e, pertanto, si trova nel possesso dei beni ereditari indipendentemente dall'animo di possedere quale erede. Pertanto, il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredita dall'osservanza delle Disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 cod. civ., d'essere considerato erede puro e semplice. (Cfr. 1403-49 301-47).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)