Sez. 2, Sentenza n. 3054 del 16/03/2000 (Rv. 534823 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI | Nuovo corpo di fabbrica - Natura di sopraelevazione secondo i criteri del regolamento edilizio comunale - Regole sulle distanze legali - Applicabilità - Altezza dei muri perimetrali del nuovo manufatto non superiore a quelli preesistenti - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI
Se il nuovo corpo di fabbrica dell'ultimo piano costituisce, alla stregua dei criteri dettati dall'art. 63 n. 5 del vigente regolamento edilizio del Comune di Schio una sopraelevazione, come tale assoggettata, alle stesse regole sulle distanze legali valide per le costruzioni che si elevano dal suolo, i muri perimetrali del nuovo manufatto, una volta stabilito che si tratta comunque di sopraelevazione, non possono considerarsi sottratti a quelle regole sol perché non superanti in altezza quelli preesistenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)