Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 124 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15301
- Ordinamento giudiziario militare di pace
- Magistrati militari
- Mancanza di organi competenti ad esercitare nei loro confronti il potere disciplinare
- "Ius superveniens"
- Restituzione degli atti al giudice "a quo".
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice "a quo", affinché valuti, alla luce della sopravvenuta l. 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del "Consiglio della magistratura militare", al quale sono state assegnate, tra l'altro, attribuzioni concernenti i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati militari), la rilevanza della questione sollevata. - O. n. 72/1989.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli art.1, comma primo, n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promossi con sedici ordinanze emesse in data: 7 giugno 1988, 30 maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3 ordinanze), 20 giugno 1988 (2 ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2 ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno 1988 e 30 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova, iscritte ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei Tribunali militari si svolge senza che sia prevista responsabilità disciplinare dei componenti dei medesimi, e ciò per la mancanza di un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della Costituzione;
punto 2
Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle ordinanze di rimessione, è stato istituito il Consiglio della magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché esamini l'attuale rilevanza della questione proposta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze