diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2670 del 23/04/1985 (Rv. 440462 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ART. 3 DELL'ACCORDO NAZIONALE 9 APRILE 1949 PER LE PROVVIDENZE AGLI AGENTI AUTOFERROTRANVIERI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440462-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ART. 3 DELL'ACCORDO NAZIONALE 9 APRILE 1949 PER LE PROVVIDENZE AGLI AGENTI AUTOFERROTRANVIERI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La clausola dell'art. 3 dell'accordo nazionale 9 aprile 1949 per le provvidenze agli agenti autoferrotranviari, che subordina ad un termine di decadenza di sei mesi la richiesta del biennio di anzianità convenzionale, computabile ai fini dell'indennità di buonuscita, previsto dall'art. 1, lett. A), dello stesso accordo e costituente un beneficio diverso da quello (comportante solo un aumento di stipendio) spettante ai sensi del d.l. 4 marzo 1948 n. 137, va ritenuta legittima, concernendo un diritto non derivante da norme inderogabili, ove sia accertato, secondo motivata valutazione del giudice del merito, che il termine predetto non è - per la sua congruità - tale da rendere eccessivamente difficile l'Esercizio del diritto. (V 1191/83, mass n 425977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Decr. Legge Luogoten. 04/03/1948 num. 137 art. 1, Contr. Coll. 09/04/1949 num. 1, Contr. Coll. 09/04/1949 num. 3, Legge 23/02/1952 num. 93 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)