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Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 17/09/1970 (Rv. 347369 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - ESPRESSIONE NOMINO DIFENSORE NELLA PRESENTE PROCEDURA - LIMITAZIONE DELLA PROCURA ALLA SOLA FASE PROCESSUALE DINANZI AL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347369-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - ESPRESSIONE NOMINO DIFENSORE NELLA PRESENTE PROCEDURA - LIMITAZIONE DELLA PROCURA ALLA SOLA FASE PROCESSUALE DINANZI AL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

E da escludere che con la generica espressione 'nomino difensore nella presente procedurà, si sia voluto restringere la procura alla sola fase processuale davanti al giudice adito, laddove, in difetto di altra precisazione, la formula ben puo riferirsi a tutte le fasi e a tutti i gradi cui puo dar luogo l'intrapresa Azione giudiziaria. (nella specie, la SC ha ritenuto che il procuratore, nominato con quella formula, potesse proporre ricorso per regolamento di Competenza senza necessita di altro mandato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)