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Sez. 2, Sentenza n. 6618 del 19/03/2026 (Rv. 677477-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) | Regolamento condominiale contrattuale - Spese di gestione dell’impianto centralizzato di riscaldamento - Clausola che grava anche le unità immobiliari distaccate dall'impianto - Deliberazione assembleare esecutiva di tale clausola - Legittimità - Fondamento. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677477-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)

In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare esecutiva della clausola del regolamento contrattuale che preveda che le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento gravino anche a carico dei condòmini che abbiano distaccato la loro unità da tale

impianto, o abbiano rinunziato all'uso di esso, in quanto la diversa previsione ex art. 1118, comma 4, secondo periodo, c.c. è, per questa parte, derogabile con convenzione, come previsto dall'art. 1123, comma 1, c.c..

Cod. Civ. art. 1118 com. 4, Cod. Civ. art. 1123 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)