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Sez. 5 - , Sentenza n. 6524 del 09/03/2020 (Rv. 657410 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Dazi all’importazione - Accertamento dell’Amministrazione doganale sui presupposti dell’agevolazione daziaria - Estensione - Rilevanza dell’errore - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657410-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, il potere di accertamento degli Uffici finanziari in merito ai presupposti per la fruizione del trattamento daziario agevolato non è limitato al mero possesso, da parte dell'importatore, del titolo AGRIM, ma si estende, ex art. 78, par. 3, CDC, a qualsiasi ipotesi di mancata o inesatta contabilizzazione dei diritti doganali e, quindi a tutti gli errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe o di erroneo o inesatto accertamento della qualità, quantità, valore o origine della merce, indipendentemente dal fatto che tali errori siano o meno dipesi da un errore o da inesattezza dell'Amministrazione doganale inerente al calcolo o alla individuazione e classificazione della merce.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 78, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)