Sez. 2, Sentenza n. 2412 del 14/11/1970 (Rv. 348655 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPOSTO - IRRILEVANZA - ECCEPIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE - RICHIESTA E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - IMPROCEDIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'OPPOSTO - IRRILEVANZA - ECCEPIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE - RICHIESTA E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata Costituzione dell'opponente, essendo equiparata, ai fini dell'esecutorieta del decreto (art 647, primo comma cod proc civ) alla mancata opposizione, rende questa improcedibile, anche se l'opposto non si sia costituito. La relativa eccezione puo essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in Sede di riassunzione, indipendentemente dalla richiesta e dalla declaratoria di esecutivita del decreto. E, pertanto, dalla improcedibilita della opposizione per la scadenza del termine previsto dagli artt 165 e 645 cod proc civ che deriva all'opposto la facolta di ottenere dal giudice, che ha emesso il decreto, la declaratoria di esecutivita dello stesso e non e gia la richiesta o declaratoria di esecutivita a rendere improcedibile l'opposizione. (V 2227'66, mass n 324353).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)