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Sez. 3, Sentenza n. 15905 del 20/07/2011 (Rv. 619455 - 01)

VENDITA - CLAUSOLE SPECIALI | Trasporto di merci - Clausola CIF - Effetti - Fattispecie relativa a merce oggetto di una pluralità di vendite.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619455-01

VENDITA - CLAUSOLE SPECIALI

In tema di trasporto di merci, la pattuizione della clausola CIF comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi, ma non implica di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base al menzionato principio e ad una corretta interpretazione della clausola CIF in concreto stipulata, aveva affermato il diritto della società venditrice di conseguire l'indennizzo assicurativo per la merce caricata a bordo della nave in buone condizioni, venduta nel corso del viaggio e giunta a destinazione avariata, sul presupposto che, trattandosi di merce oggetto di una pluralità di vendite e spedita a diversi compratori senza distinzione di lotti, il venditore non si libera dall'obbligo di consegna in favore dei compratori con la messa a disposizione della merce a beneficio del vettore, soggiacendo, invece, all'onere di separazione dei lotti al fine della loro individuazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)