Sez. T, Sentenza n. 3346 del 14/02/2026 (Rv. 678085-02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza IVA - Rimborso - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile per l'acquisto di beni ammortizzabili, l'operazione posta in essere mediante contratto di leasing è equiparabile, per l'utilizzatore, all'acquisto di un bene di investimento solo se, alla scadenza, sia previsto il trasferimento della proprietà ovvero l'attribuzione in suo favore delle caratteristiche essenziali della proprietà, dovendosi inoltre accertare che l'opzione di acquisto, pur formalmente facoltativa, sia in concreto la sola scelta economicamente razionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso senza verificare in concreto la sussistenza di tali requisiti con riguardo a un leasing immobiliare).
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)