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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020 (Rv. 658808 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Retrocessione parziale o totale di un bene espropriato - Giurisdizione del giudice ordinario - Giudicato - Qualificazione - Vincolo da giudicato - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658808-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di retrocessione del bene espropriato, il giudice ordinario, investito del merito a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa la sussistenza di un mero interesse legittimo del privato, e rigettarne la domanda sul presupposto della mancanza della dichiarazione di inservibilità atteso che la formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)