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Sez. 6, Sentenza n. 8162 del 25/06/1973 Ud. (dep. 17/11/1973) Rv. 125518 - 01

PESCA - IN GENERE - IMMISSIONE NELLE ACQUE DI SOSTANZE ATTE AD INTORPIDIRE, STORDIRE OD UCCIDERE I PESCI - DIVIETO - NATURA DI REATO DI PERICOLO PRESUNTO - INESISTENZA DI PESCI NELLE ACQUE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125518-01

PESCA - IN GENERE - IMMISSIONE NELLE ACQUE DI SOSTANZE ATTE AD INTORPIDIRE, STORDIRE OD UCCIDERE I PESCI - DIVIETO - NATURA DI REATO DI PERICOLO PRESUNTO - INESISTENZA DI PESCI NELLE ACQUE - IRRILEVANZA.*

Il reato di cui all'art 6 del tu 8 ottobre 1931, n 1604, delle leggi sulla pesca, che consiste nell'immettere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci, e reato di pericolo presunto, che prescinde cioe dall'effettivo nocumento alla fauna ittica, e non richiede l'accertamento giudiziale del pericolo generico, bastando all'uopo la realizzazione di una condotta corrispondente a quella vietata dalla norma. E irrilevante l'inesistenza in atto di pesci nelle acque nelle quali sono state immesse le sostanze suindicate, dato che l'immissione stessa e anche causa di mancato ripopolamento ittico.*

Riferimenti normativi: Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)