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Sez. U, Sentenza n. 40256 del 19/07/2018 Cc. (dep. 10/09/2018) Rv. 273936 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Abrogazione dell'art. 485 cod. pen. - Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del d.lgs. n.7 del 2016 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Configurabilità del reato - Esclusione - Illecito civile - Ammissibilità - Falso su assegno bancario trasferibile per girata - Configurabilità del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273936-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)