Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 103 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12349
- Reati militari
- Violenza contro un inferiore
- Trattamento sanzionatorio
- Incidenza, al riguardo, della sent. n. 103/1982
- Conseguente disparità rispetto alla pena applicabile per la insubordinazione
- Ius superveniens
- Restituzione degli atti.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma primo, c.p.m.p. (concernente il reato di violenza contro un inferiore) sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che, dopo la sent. n. 103/1982, la fattispecie in esame risulterebbe sanzionata in modo più grave (reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) rispetto al delitto di insubordinazione con violenza (art. 186, ultimo comma, c.p.m.p.): e ciò in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale criterio informatore, per tutte le specie di insubordinazione, l'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge penale comune. Infatti, la impugnata norma è stata, nelle more, completamente sostituita dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689, alla luce del quale si impone il riesame della rilevanza della questione. - S. n. 103/1982.
Norme impugnate
- art. 195, comma 1, c.p.m.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 primo comma, c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla Corte di Cassazione nel procedimento penale a carico di Francese Alberto iscritta al n. 1054 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 bis dell'anno 1985;
visti gli atti di costituzione di Francese Alberto;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
ritenuto che, con ord. 10 gennaio 1984 la Corte di Cassazione, nel processo penale contro il maresciallo dell'aeronautica militare Francese Alberto, imputato di violenza contro inferiore (art. 195, primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento all'art. 3 Cost.,
che, nell'ordinanza, il Supremo consesso della magistratura rilevava come, dopo la sent. n. 103/1982 di questa Corte, la fattispecie in esame veniva a risultare sanzionata in modo più grave (reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) di quanto non sia attualmente il delitto di insubordinazione con violenza (art. 186 ultimo comma, c.p.m.p.): e ciò in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale criterio informatore, che per tutte le specie di insubordinazione si debbano applicare le sanzioni previste dalla legge penale comune,
che, una siffatta situazione, però, ha concretato un assetto sanzionatorio che viene a risultare irrazionale e discriminatorio ai danni del superiore, che riceve Così un trattamento ingiustificatamente più grave,
che, nel giudizio si costituiva la parte privata, assistita dall'Avv. Mauro Mellini, che, aderendo alla sollevata questione ne chiedeva l'accoglimento,
punto 2
considerato, però, che è sopravvenuta nelle more la l. 26 novembre 1985, n. 689 che all'art. 5 ha completamente sostituito la norma impugnata, per cui s'impone che il giudice a quo riesamini la rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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