Sez. 1, Sentenza n. 6507 del 27/11/2025 Ud. (dep. 17/02/2026) Rv. 289492-01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITA' - COIMPUTATO | Incompatibilità ex art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Coimputato in procedimento per reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - Criteri di individuazione della connessione probatoria tra procedimenti diversi - Rilevanza del movente del fatto illecito - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITA' - COIMPUTATO
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - non può basarsi sul solo movente del fatto illecito per cui si procede, in quanto mero elemento orientativo della ricerca della prova, dovendo invece ricorrere elementi oggettivi, quali l'identità del fatto ovvero la sovrapponibilità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un dato procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento. (Fattispecie relativa a delitto di tentato omicidio, nella quale la Corte ha escluso che la persona offesa potesse essere considerata imputata di reato collegato sotto il profilo probatorio, pur essendosi autoaccusata del tentato omicidio del padre dell'autore del reato che, pochi giorni dopo, era stato commesso ai suoi danni con finalità di vendetta).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)