diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 26/06/1973 (Rv. 364865 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INDEROGABILITA DELL'ART 14 DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364865-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INDEROGABILITA DELL'ART 14 DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - IRRILEVANZA.*

La inderogabilita della norma dell'art 14 della legge 15 settembre 1964 n 756, che ha inteso prorogare a tempo indeterminato, ossia fino alla promulgazione di una nuova legge organica in materia di contratti agrari, i contratti di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti, in corso, non determina l'indisponibilita del diritto alla proroga, al quale, pertanto, l'affittuario puo validamente rinunciare una volta che esso sia sorto e sia stato acquisito al suo patrimonio, alla scadenza della durata convenzionale del contratto.*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)