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Sez. 1 - , Ordinanza n. 662 del 12/01/2018 (Rv. 646201 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI | Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita - Modalità - Potere discrezionale del giudice delegato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646201-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI

L'art 106 legge fallimentare, nel testo anteriore alla novella del 2006, affida alla discrezionalità del giudice delegato la scelta delle forme della vendita, nonché delle concrete modalità della stessa; ne consegue che il rilevante valore economico del bene non rappresenta un impedimento alla vendita ad offerte private né richiede necessariamente la fissazione di un prezzo minimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 535

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)