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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 44 del 1999

Decisione
decisa il 1999-02-22, depositata il 1999-02-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:44
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24470

  • Impiego pubblico
  • Trattamento economico
  • Soppressione dell'allineamento stipendiale
  • Successivo divieto di applicare lo stesso istituto anche a chi avesse maturato il diritto in epoca anteriore alla sua soppressione
  • Denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, disparità di trattamento fra chi aveva goduto del diritto all'allineamento stipendiale e chi ne risulta escluso per ragioni fortuite, nonché lesione dei principi della retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
  • Insussistenza
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), che ha stabilito che la soppressione di precedenti disposizioni che consentivano l'allineamento stipendiale, disposta con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, va interpretata nel senso che dalla data di entrata in vigore di tale decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se con effetti anteriori all'11 luglio 1992, giacché - come la Corte ha già affermato nel dichiarare non fondate e, successivamente, manifestamente infondate questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione - la norma ha natura sostanziale e non incide sulla tutela giurisdizionale diretta ad applicare il diritto oggettivo, ed essendo volta a superare irrazionalità e diseguaglianze determinate dall'applicazione dell'istituto - che comportava l'estensione ad un'intera categoria di dipendenti del trattamento riconosciuto a singoli dipendenti in conseguenza del fatto, del tutto accidentale, che un soggetto dotato di un trattamento <<personalizzato>> più favorevole venisse ad inserirsi nell'ambito di tale categoria - impedisce che assumano rilievo costituzionale eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono più godere di tale vantaggio. - Cfr. S. n. 6/1994; O. nn. 105 e 394/1994 e nn. 40 e 523/1995.

Norme impugnate

  • legge 14 novembre 1992, n. 438
  • d.l. 11 luglio 1992, n. 333
  • art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384
  • legge 8 agosto 1992, n. 359

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Vito Tenore contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di costituzione di Vito Tenore, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un magistrato, il quale chiedeva l'attribuzione dello stesso trattamento economico riconosciuto ad altro magistrato, nominato uditore giudiziario successivamente ma che aveva maturato una più elevata retribuzione in una carriera diversa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; che la disposizione denunciata ha stabilito che la soppressione di precedenti disposizioni che consentivano l'allineamento stipendiale, disposta con il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretata nel senso che dalla data di entrata in vigore di tale d.-l. non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se con effetti anteriori all'11 luglio 1992; che il giudice remittente ricorda che precedenti questioni di legittimità costituzionale che hanno investito la stessa disposizione sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 6 del 1994) e successivamente manifestamente infondate, ma ripropone i dubbi di legittimità costituzionale, denunciando la violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, giacché precludere la possibilità di accogliere i ricorsi di quanti avrebbero avuto titolo all'allineamento stipendiale prima della soppressione di tale istituto equivarrebbe ad escludere per costoro la tutela giurisdizionale; lo stesso giudice denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto l'attribuzione della maggiore retribuzione dipenderebbe dalla tempestività o meno degli uffici amministrativi nell'applicazione dell'allineamento stipendiale; che si è costituita la parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale che hanno investito l'art. 7 del d.-l. n. 384 del 1992 sono state dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 6 del 1994), giacché la soppressione con efficacia retroattiva dei meccanismi di allineamento stipendiale è diretta a superare irrazionalità e diseguaglianze determinate dall'applicazione di tale istituto, attraverso il quale il trattamento riconosciuto a singoli dipendenti, per evitare loro arretramenti retributivi derivanti da sviluppi o mutamenti della carriera, veniva esteso ad un'intera categoria di dipendenti in conseguenza del fatto, del tutto accidentale, che un soggetto dotato di un trattamento "personalizzato" più favorevole venisse ad inserirsi nell'ambito di tale categoria, così alterando il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella qualità e quantità delle prestazioni effettuate; che eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere di tale vantaggio, non assumono, come la Corte ha più volte ribadito (sentenza n. 6 del 1994; ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 e nn. 40 e 523 del 1995), rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità "non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando"; che la disposizione denunciata ha escluso l'allineamento stipendiale stabilendo una disciplina retroattiva di carattere sostanziale, che, in quanto tale, non incide sulla tutela giurisdizionale diretta ad applicare il diritto oggettivo (cfr. sentenza n. 6 del 1994; ordinanza n. 394 del 1994); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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