Sez. 1, Sentenza n. 774 del 26/02/1975 (Rv. 374137 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - NATURA - CAUSE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA GESCAL - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FORO ERARIALE - INAPPLICABILITA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - NATURA - CAUSE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA GESCAL - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FORO ERARIALE - INAPPLICABILITA.*
La Gescal, al pari della gestione INA-casa cui essa e succeduta, e un ente pubblico non economico con propria personalita giuridica, ed e pertanto distinta dall'amministrazione dello stato, anche se e autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello stato, secondo l'art 43 del tu 30 ottobre 1933 n 1611. Ai fini della Determinazione della Competenza, nelle cause in cui e parte la Gescal, devono essere osservati i criteri comuni, non trovando applicazione l'art 25 del codice di rito. (V 3167/73, mass n 366969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)