Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 464 del 1990
Massime (1)
Massima n. 16548
- Processo penale
- Codice del 1930
- Recenti modifiche
- Imputato contumace non irreperibile
- Sentenza contumaciale
- Impugnazione
- Impossibilità di proporla per il difensore privo di mandato speciale
- Manifesta infondatezza della questione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 delle legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Di Gesù Nicolò, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 19 marzo 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Scuderi Giuseppa, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due ordinanze di identico contenuto, la prima emessa il 23 gennaio, nel processo penale a carico di Nicolò Di Gesù - giudicato in contumacia con l'assistenza di un difensore d'ufficio - e la seconda emessa il 19 marzo 1990 nel processo a carico di Giuseppa Scuderi - giudicata in contumacia con l'assistenza di un difensore di fiducia - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano questioni analoghe e vanno, quindi, riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato;
che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375 del 1990, n. 376 del 1990 e n. 440 del 1990);
e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi da quelli allora esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il Redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze