Sez. 1 - , Sentenza n. 12069 del 16/05/2017 (Rv. 644443 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Contratti bancari - Causa in concreto - Possibile rilevanza dei motivi che integrano il programma negoziale - Condizioni - Motivi comuni alle parti, o comunque conosciuti da entrambe - Difetto di prova - Irrilevanza causale del motivo soggettivo.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
La causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra. (Nella specie la S.C., essendo intervenuta una compravendita di titoli mobiliari tra istituti di credito, ha ritenuto che non potesse attribuirsi rilievo causale alla finalità della banca acquirente di rivendere i titoli alla propria clientela comune anziché ad investitori professionali, in assenza di prova che tale circostanza fosse stata oggetto di condivisione tra i contraenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)