Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Testo in vigore al
Art. 151
1. La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'art. 144 e' fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Art. 152
1. Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono cosi' determinate:
2. 2 % per aumenti di valore non eccedenti . L. 10.000
3 % per aumenti di valore superiori a . . » 10.000
4 % per aumenti di valore superiori a . . » 30.000
5 % per aumenti di valore superiori a . . » 50.000
6 % per aumenti di valore superiori a . . » 75.000
7 % per aumenti di valore superiori a . . » 100.000
8 % per aumenti di valore superiori a . . » 125.000
9 % per aumenti di valore superiori a . . » 150.000
10 % per aumenti di valore superiori a . . » 175.000
Art. 153
1. Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'Ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.
2. Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita e' costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
Art. 154
1. Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'Ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.
2. L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di falso.
Art. 155
1. I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Capo III. Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione I. Difese e sanzioni civili
§ 1. Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
Art. 156
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta, puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
2. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.
Art. 157
1. Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, puo' richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
2. Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorita' giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 159
1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non puo' avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato puo' chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.
3. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne puo' ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo.
4. Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
5. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
Art. 160
1. La rimozione o la distruzione non puo' essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro puo' essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Art. 161
1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, puo' essere ordinata dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
2. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori.
3. L'autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Art. 162
1. I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del pretore o del giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.
2. Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.
3. Con lo stesso decreto puo' essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.
4. Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'autorita' giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contradditorio della parte istante.
5. Il decreto e' notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente all'esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione e' fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti, nominati nel decreto suddetto.
6. Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal Codice di procedura civile.
Art. 163
1. Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'autorita' giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si e' proceduto.
Art. 164
1. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualita';
2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e' prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico puo' valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 12 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.
Art. 165
1. L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facolta' di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
1. Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo' ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o piu' giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art. 167
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.
§ 2. Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale
Art. 168
1. Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
Art. 169
1. L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternita' dell'opera puo' dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternita' dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicita'.
Art. 170
1. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrita' dell'opera puo' condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Sezione II. Difese e sanzioni penali
Art. 171
1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis E' punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 1981, N. 406;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
2. La pena e' della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.