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Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Servizio centrale di riscossione dei tributi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti l'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403;
Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 22 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
Il seguente decreto:

Art. 1 Istituzione del servizio centrale della riscossione

1. E' istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.

2. Il servizio e' diretto da un funzionario con qualifica di dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo 3.

3. Con decreto del Ministro delle finanze e' disposta la assegnazione del personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro annesso al presente decreto.19

Art. 2 Compiti del servizio centrale

1. Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'articolo 31:

  1. a) alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie;

  2. b) alla riscossione dei versamenti diretti dalle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonche' alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

  3. c) alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, dalla imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalita';

  4. d) alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

  5. e) alla riscossione coattiva dei canoni e provenienti del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori;

  6. f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali.

2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalita' ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, puo' disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonche' di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 15 e di decadenza dei concessionari stabiliti dall'articolo 20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarita' delle riscossioni; coordina l'attivita' dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime.19

Art. 3 Commissione consultiva

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e' istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.1

2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:

  1. a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;

  2. b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 61 spettanti ai concessionari:

  3. c) procedure di conferimento delle concessioni:

  4. d) vigilanza sulla attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, con facolta' propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attivita' di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza della concessione. La commissione esprime, altresi', i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.1

3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta e del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformita' dalla proposta o del parere, ne sono specificati i motivi.

4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti delle categorie e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci.

6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 e' disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attivita' di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni.

7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego.

8. La commissione e' convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, da quello con maggiore anzianita'.
L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'Ufficio di segreteria.

10. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico.

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualita' e alla quantita' dell'impegno richiesto.19

Art. 4 Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica della commissione consultiva e' costituita
con decreto del Ministro delle finanze ed e' composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.

2. Alla segreteria e' proposto un funzionario del ruolo del
personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministratore centrale del Ministero delle finanze, con qualifica di primo dirigente.

3. Il personale assegnato alla segreteria non puo' comunque
superare le ottanta unita', di cui non piu' di trenta con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

4. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

  1. a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale per lo svolgimento dell'attivita' della commissione;

  2. b) i rapporti della commissione con il servizio centrale e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;

  3. c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.19

Art. 5 Ufficio statistico

1. L'ufficio statistico provvede all'acquisizione ed all'elaborazione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa, finalizzate alle necessita' del servizio centrale e della commissione consultiva, avvalendosi anche del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici. Lo stesso ufficio studia ogni altro fenomeno interessante lo svolgimento del servizio di riscossione e ne cura l'elaborazione statistica anche a richiesta della commissione consultiva.19

Art. 6 Ufficio ispettivo

1. Il servizio centrale provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici, alla vigilanza sulla regolarita' dei versamenti e della gestione ed effettua le indagini disposte dal dirigente del servizio stesso.

2. Se dallo svolgimento dell'attivita' ispettiva emergono elementi tali da far ipotizzare carenze o irregolarita' nel funzionamento degli uffici finanziari, il capo del servizio centrale ne dara' notizia alla direzione generale competente.19

Capo II. Organizzazione periferica del servizio di riscossione

Art. 7 Ambiti territoriali della concessione del servizio

1. Il servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all'articolo 2 e' affidato, nei singoli ambiti territoriali, determinati con decreto del Ministro delle finanze, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 31, ai quali e' attribuita la qualita' di agenti della riscossione. Tale decreto dovra' stabilire, nell'ipotesi di ambiti interprovinciali, gli uffici delle amministrazioni competenti ai fini dei rapporti con i concessionari.

2. La determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni deve essere effettuata individuando, per aree a livello provinciale, l'unita' organizzativa piu' conveniente, ai fini dell'efficienza, economicita' e produttivita' della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili.
L'unita' medesima puo' essere individuata anche per ambiti interprovinciali, qualora delimitazioni territoriali di minore estensione comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrio rapporto tra i diversi sistemi di riscossione.

3. Le modificazioni degli ambiti territoriali di cui al comma 2 devono essere adottate con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

4. Per ciascun ambito territoriale il servizio centrale provvede d'ufficio, per i versamenti diretti di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, all'apertura di un conto corrente vincolato a favore del Ministero del tesoro per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a).19

Art. 8 Durata della concessione

1. La durata della concessione e' decennale e decorre dalla data prevista dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, per l'inizio del servizio della riscossione.

2. Qualora nel corso del decennio venga conferita al medesimo concessionario altra concessione, la durata di quest'ultima non si protrae oltre il termine di scadenza della concessione di cui e' gia' titolare il subentrante.19

Art. 9 Modalita' di affidamento del servizio e requisiti di idoneita'

1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'articolo 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'articolo 61, e la cauzione di cui all'articolo 46.1

2. Nel caso di recesso, o di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.

4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le societa' di cui all'articolo 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle societa' diverse dagli istituti di credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31.

5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente piu' idoneo all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:

  1. a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale:

  2. b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed efficienza del servizio di riscossione richiesto dall'estensione della concessione:

  3. c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'articolo 66;

  4. d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;

  5. e) impegno, professionalita' ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazioni dell'unita' organizzativa di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverra' in favore del richiedente ritenuto piu' idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3.

7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresi' il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'articolo 46.19

Art. 10 Registro delle aziende concessionarie

1. Presso il servizio centrale e' tenuto un registro di concessionari per ambiti territoriali.19

Art. 11 Iscrizione nel registro

1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di conferimento della concessione i concessionari, a pena di decadenza, devono richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 10.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati la documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione nel registro, nonche' i termini e le modalita' per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione.19