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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 182 del 1985

Decisione
decisa il 1985-06-11, depositata il 1985-06-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:182
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10992

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
  • Regione valle d'aosta
  • Ricorso contro decreto legge decaduto
  • Manifesta inammissibilità
  • Fattispecie
  • Tesorerie
  • Istituzione di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate, con ricorso della Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto speciale (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), nonché 115, 116, 119 e 136 della Costituzione. Il decreto impugnato è, infatti, decaduto per mancata conversione in legge nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost., né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, la quale ne ha parzialmente riprodotto il contenuto, con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 Cost.. - S. n. 307/1983 e ord. nn. 349, 360 e 363/1983; sent. 59/1982 e 129/1985.

Norme impugnate

  • d.l. 24 marzo 1984, n. 37

Parametri

  • art. 14 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
  • art. 119 Cost.
  • art. 12 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
  • art. 116 Cost.
  • art. 115 Cost.
  • art. 136 Cost.
  • art. 50 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
  • art. 2 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), promosso con ricorso del Presidente della Regione Valle d'Aosta notificato il 20 aprile 1984, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1984. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 aprile 1984, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), 115, 116, 119 e 136 della Costituzione; che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza dell'impugnativa.
punto 2
Considerato che, per altro, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato è nel frattempo decaduto per mancata conversione nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349, 360-363/83); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto, con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e 129/1985).
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, 115, 116, 119 e 136 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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