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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015, cause riunite C-401/13 e C-432/13

Decisione
decisa il 2015-01-22
ECLI
ECLI:EU:C:2015:26

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 gennaio 2015 Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) – Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri – Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro – Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro – Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia – Diniego Nelle cause riunite C-401/13 e C-432/13, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Romania), con decisioni del 2 luglio e del 27 giugno 2013, pervenute in cancelleria rispettivamente il 16 luglio e il 31 luglio 2013, nei procedimenti Vasiliki Balazs contro Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), e Casa Judeţeană de Pensii Cluj contro Attila Balazs (C-432/13), LA CORTE (Quarta Sezione), composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2014, considerate le osservazioni presentate: per il sig. e la sig.ra Balazs, da S. Dima e A. Muntean, avocats; per il governo rumeno, da R. Radu, R. Haţieganu, E. Gane e A.-L. Crişan, in qualità di agenti; per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, in qualità di agente; per la Commissione europea, da D. Martin e C. Gheorghiu, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
punto 2
Tali domande sono state presentate nel contesto di controversie che opponevano, in un caso, la sig.ra Balazs alla Casa Judeţeană de Pensii Cluj [cassa regionale delle pensioni di Cluj (Romania); in prosieguo: la «Casa Judeţeană de Pensii»] e, nell’altro, quest’ultima al sig. Balazs, in merito alla concessione di pensioni di vecchiaia alla sig.ra e al sig. Balazs (in prosieguo, congiuntamente: i «coniugi Balazs»).

Sentenza › Contesto normativo › Il diritto dell’Unione

punto 3
L’articolo 6 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue: «Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest’ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli: a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure; (...)».
punto 4
L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento stabilisce che: «Nonostante quanto disposto nell’articolo 6, rimangono applicabili: (...) c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell’allegato III».
punto 5
L’articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento dispone: «1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1o ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso. 2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento».
punto 6
Il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU L 74, pag. 1), nella versione risultante, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), fissa le modalità d’applicazione del regolamento n. 1408/71.

Sentenza › Contesto normativo › L’accordo bilaterale

punto 7
L’accordo bilaterale tra i governi ellenico e rumeno, concluso il 23 febbraio 1996, per la disciplina definitiva della compensazione dei contributi di sicurezza sociale dei rifugiati politici greci rimpatriati dalla Romania (in prosieguo: l’«accordo bilaterale») non viene menzionato nell’allegato III del regolamento n. 1408/71.
punto 8
Le nozioni di «rimpatriato» e di «periodo di assicurazione» sono definite dall’articolo 1, lettere a) ed e), dell’accordo bilaterale, nei termini seguenti: «a) per rimpatriato si intende una persona di origine greca, stabilita in Romania dopo il 1o gennaio 1945, avente status di rifugiato politico, nonché i membri della sua famiglia, che sono ritornati o ritorneranno in Grecia per stabilirvi il domicilio, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo; (...) e) per periodo contributivo si intende il periodo in cui in Romania sono stati versati i contributi di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione rumena».
punto 9
L’articolo 2 dell’accordo bilaterale così dispone: «1. Le parti contraenti disciplinano la compensazione dei contributi di sicurezza sociale dei rimpatriati conformemente a quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 3 del presente accordo. 2. La parte rumena si impegna a corrispondere alla parte ellenica un importo forfettario come compensazione per il pagamento delle pensioni e la copertura del periodo assicurativo dei rimpatriati ad opera della parte ellenica. 3. La parte ellenica si impegna a versare le pensioni a favore dei pensionati rimpatriati e a riconoscere il periodo assicurativo maturato in Romania dalle persone assicurate rimpatriate, conformemente alla legislazione ellenica in materia di sicurezza sociale».
punto 10
La compensazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo bilaterale ammonta, conformemente all’articolo 3 di tale accordo, a 15 milioni di dollari americani (USD).
punto 11
Ai sensi dell’articolo 5 di tale accordo, «[u]na volta versato l’importo di USD 15 milioni cessa per la parte rumena ogni obbligo relativamente ai diritti in ambito di sicurezza sociale dei rifugiati politici greci rimpatriati».

Sentenza › I procedimenti principali e la questione pregiudiziale

punto 12
I coniugi Balazs sono cittadini greci, residenti a Salonicco (Grecia), aventi lo status di rifugiati politici greci rimpatriati.
punto 13
Nel corso del 1948, il sig. e la sig.ra Balazs, all’epoca di età rispettivamente di 7 e 9 anni, si sono stabiliti in Romania, dove è stato loro conferito lo status di rifugiati politici. Essi hanno versato contributi presso il sistema pubblico di sicurezza sociale di tale Stato membro per un periodo pari, rispettivamente, a 34 anni, 7 mesi e 6 giorni e a 28 anni. Il 18 agosto 1990 venivano rimpatriati in Grecia.
punto 14
Nel corso del 1998, i coniugi Balazs hanno chiesto alle autorità greche il riconoscimento dei periodi lavorativi compiuti in Romania. Con decisione del 21 settembre 1998, tali autorità hanno considerato che i periodi lavorativi compiuti dal sig. e dalla sig.ra Balazs in Romania corrispondessero rispettivamente a 9382 giorni e a 8351 giorni di contributi versati alla sicurezza sociale. Su tali periodi, le autorità greche hanno deciso di riconoscere solamente 4500 giorni ai fini del calcolo delle pensioni.
punto 15
Su questa base, le autorità greche hanno concesso poi ai coniugi Balazs pensioni di vecchiaia.
punto 16
Per quanto riguarda la sig.ra Balazs, la pensione concessale è stata calcolata in base ad un periodo di assicurazione totale di 6993 giorni lavorativi, di cui 4500 giorni riconosciuti in ragione del periodo lavorativo dalla stessa compiuto in Romania e 2 493 giorni in ragione dell’attività lavorativa svolta in Grecia. La pensione mensile in tal modo calcolata era pari a 136910 dracme greche (GRD) (circa EUR 390).
punto 17
Per quanto attiene al sig. Balazs, la pensione concessagli è stata calcolata in base ad un periodo di assicurazione complessivo di 7733 giorni, di cui 4500 giorni riconosciuti in ragione del periodo lavorativo dal medesimo compiuto in Romania e 3 233 giorni in ragione dell’attività lavorativa svolta in Grecia. La pensione mensile in tal modo calcolata era pari a EUR 596,99.
punto 18
Rispettivamente l’11 ottobre e il 27 novembre 2007, la sig.ra e il sig. Balazs adivano la Casa Judeţeană de Pensii al fine di ottenere la concessione di una pensione di vecchiaia sulla base delle disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.
punto 19
Entrambe le domande sono state rigettate con decisione in data 5 ottobre 2011. In tali decisioni, la Casa Judeţeană de Pensii ha spiegato che, poiché i coniugi Balazs erano stati considerati come rifugiati politici greci rimpatriati dalle autorità greche, le autorità rumene, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo bilaterale, non avevano alcun obbligo di concedere loro pensioni di vecchiaia.
punto 20
Il sig. e la sig.ra Balazs hanno ciascuno adito il Tribunalul Cluj con un ricorso avverso le succitate decisioni.
punto 21
Con sentenze del 26 settembre 2012, il Tribunalul Cluj ha annullato tali decisioni e ha ingiunto alla Casa Judeţeană de Pensii di emanare nuove decisioni che concedano ai coniugi Balazs pensioni di vecchiaia, conformemente ai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, tenendo conto dei periodi contributivi totali maturati da tali coniugi in Romania. A tal riguardo, il Tribunalul Cluj precisava che i suddetti regolamenti erano applicabili alle domande dei coniugi Balazs dal momento che l’accordo bilaterale non rientrava nella deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71, in quanto la sua applicazione non era limitata nel tempo, esso non era menzionato nell’allegato III di tale regolamento e le sue disposizioni non potevano manifestamente essere considerate come più favorevoli ai beneficiari, dato che questi ultimi hanno richiesto di fruire di pensioni ai sensi del citato regolamento.
punto 22
In esecuzione di tali sentenze, la Casa Judeţeană de Pensii, il 20 e il 27 febbraio 2013, ha adottato due nuove decisioni con cui, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, ha concesso al sig. e alla sig.ra Balazs pensioni di vecchiaia mensili, rispettivamente, di 500 e di 405 lei rumeni (RON) (circa EUR 110 e 90).
punto 23
Le sentenze del Tribunalul Cluj sono state impugnate in cassazione dinanzi alla Curtea de Appel di Cluj sia dai coniugi Balazs che dalla Casa Judeţeană de Pensii.
punto 24
La Casa Judeţeană de Pensii sostiene, essenzialmente, che le disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 sono inapplicabili nella specie a causa dell’esistenza dell’accordo bilaterale. Conformemente a quest’ultimo, ogni obbligo della Romania nei confronti dei rifugiati politici greci rimpatriati sarebbe venuto meno, poiché la Romania ha adempiuto il suo obbligo di pagamento di USD 15 milioni alla Repubblica ellenica.
punto 25
I coniugi Balazs contestano la motivazione delle sentenze del Tribunalul Cluj e richiedono, sulla base delle disposizioni degli stessi regolamenti, il riconoscimento del loro diritto ad una pensione di vecchiaia per i periodi contributivi maturati in Romania. Essi sostengono, essenzialmente, che, in ragione dell’adesione della Romania all’Unione europea, tale Stato membro è tenuto ad applicare i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72. Infatti, l’accordo bilaterale, che sarebbe meno favorevole e non figurerebbe nell’allegato III del regolamento n. 1408/71, non rientrerebbe nell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento stesso.
punto 26
Ciò premesso, la Curtea de Appel Cluj ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, formulata nei medesimi termini nelle decisioni di rinvio relative alle cause C-401/13 e C-432/13: «Se le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretate nel senso che rientra nella loro sfera di applicazione un accordo bilaterale stipulato tra due Stati membri, anteriormente alla data di applicazione del regolamento, in base al quale questi hanno convenuto la cessazione dell’obbligo riguardante le prestazioni previdenziali dovute da uno Stato ai cittadini dell’altro Stato cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati politici nel territorio del primo Stato e siano stati rimpatriati nel territorio del secondo Stato, a fronte del pagamento da parte del primo Stato di un importo forfettario per il pagamento delle pensioni e per la copertura del periodo per il quale nel primo Stato membro siano stati versati contributi previdenziali».
punto 27
Con ordinanza del presidente della Corte del 4 settembre 2013, le cause C-401/13 e C-432/13 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

Sentenza › Sulla questione pregiudiziale

punto 28
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione e che non figura nell’allegato III di tale regolamento, rimanga applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento.
punto 29
In via preliminare, occorre osservare che la Casa Judeţeană de Pensii ritiene il regolamento n. 1408/71 non applicabile nel procedimento principale a causa dell’accordo bilaterale e, in particolare, dell’articolo 5 di quest’ultimo, in forza del quale tutti gli obblighi della Romania nei confronti dei rifugiati politici greci si sarebbero estinti in quanto la Romania ha adempiuto il proprio obbligo di versare USD 15 milioni alla Repubblica ellenica. Occorre pertanto verificare se le circostanze del procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.
punto 30
A questo proposito è importante rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, sebbene una nuova normativa, in linea di principio, valga solo per l’avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, secondo un principio generalmente riconosciuto, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge (v. sentenza Duchon, C-290/00, EU:C:2002:234, punto 21 e giurisprudenza citata).
punto 31
Allo scopo di consentire l’applicazione del regolamento n. 1408/71 agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge, l’articolo 94 dello stesso regolamento, in particolare al paragrafo 2, sancisce l’obbligo di prendere in considerazione, al fine di determinare il diritto ad una prestazione, ogni periodo di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o prima della data di applicazione del regolamento nel territorio dello Stato membro interessato (v. sentenza Duchon, EU:C:2002:234, punto 23).
punto 32
Dato che il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore nei confronti della Romania a partire dall’adesione di quest’ultima all’Unione, ossia il 1o gennaio 2007, tale regolamento risulta applicabile ratione temporis ad una situazione come quella dei coniugi Balazs, che, pertanto, potevano legittimamente avvalersene a partire da tale data.
punto 33
Contrariamente a quanto sostiene la Casa Judeţeană de Pensii, la circostanza che l’accordo bilaterale preveda che gli obblighi della Romania quanto ai diritti in materia di sicurezza sociale dei rifugiati politici greci rimpatriati cessino dopo il pagamento della somma di USD 15 milioni è priva di pertinenza a tale riguardo.
punto 34
Risulta infatti dall’articolo 6 del regolamento n. 1408/71 che quest’ultimo si sostituisce, nel quadro del suo campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie, e con talune eccezioni, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati membri. Tale sostituzione ha una portata tassativa e non ammette alcuna deroga salvo i casi ricordati dal regolamento (v., per analogia, sentenze Walder, 82/72, EU:C:1973:62, punti 6 e 7; Thévenon, C-475/93, EU:C:1995:371, punto 15, nonché Rönfeldt, C-227/89, EU:C:1991:52, punto 22).
punto 35
Tra le eccezioni previste dal regolamento n. 1408/71, figura quella esposta all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), secondo cui le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell’allegato III di tale regolamento rimangono in vigore, nonostante l’articolo 6 di detto regolamento (sentenze Habelt e a., C-396/05, EU:C:2007:810, punto 87, nonché Wencel, C-589/10, EU:C:2013:303, punto 35) e a condizione che esse siano più favorevoli per i beneficiari o connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo.
punto 36
Nel caso di specie, è pacifico che l’accordo bilaterale non figura nell’allegato III del regolamento n. 1408/71. Da ciò deriva che, in una situazione come quella del procedimento principale, il regolamento n. 1408/71, a norma del suo articolo 6, lettera a), ha in linea di principio sostituito tale accordo.
punto 37
Il giudice del rinvio e il governo rumeno fanno tuttavia valere la sentenza Rönfeldt (EU:C:1991:52) onde asserire che, nonostante i termini degli articoli 6 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71, l’accordo bilaterale rimane applicabile.
punto 38
In tale sentenza, la Corte, sul fondamento degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE, ha statuito che, nel caso di lavoratori migranti, le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale devono continuare ad essere applicate dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, a prescindere dal fatto che esse figurino o meno nell’allegato III di tale regolamento, laddove tale applicazione sia più favorevole per il lavoratore.
punto 39
È quindi necessario verificare se i principi sviluppati nella sentenza (EU:C:1991:52) siano applicabili in circostanze come quelle del procedimento principale.
punto 40
Sotto questo profilo, in primo luogo occorre osservare che, come rilevato al punto 33 della presente sentenza, il principio di sostituzione sancito all’articolo 6 del regolamento n. 1408/71 ha una portata tassativa e, in linea di principio, non ammette alcuna deroga.
punto 41
In secondo luogo, occorre ricordare che i principi affermati nella sentenza Rönfeldt (EU:C:1991:52) si basano sull’idea che l’interessato poteva nutrire un diritto ad un legittimo affidamento nel fatto che avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni di una convenzione bilaterale che era l’unica che poteva essergli applicata quando ha deciso di spostarsi in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Kaske, C-277/99, EU:C:2002:74, punto 27).
punto 42
Pertanto, in circostanze come quelle del procedimento principale, caratterizzate dal fatto che gli interessati hanno lasciato la Romania per la Grecia nel 1990, vale a dire sei anni prima che fosse concluso l’accordo bilaterale, tali interessati non potevano nutrire un legittimo affidamento nel fatto che avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni dell’accordo bilaterale, dato che questo non era stato ancora concluso alla data del loro rimpatrio in Grecia.
punto 43
Ad ogni modo, occorre rilevare che, nel procedimento principale, i coniugi Balazs non chiedono di usufruire dell’accordo bilaterale. Al contrario, essi desiderano che sia loro applicato il regolamento n. 1408/71. Ciò premesso, il governo rumeno non può avvalersi della sentenza Rönfeldt (EU:C:1991:52) per dimostrare che tale accordo rimane applicabile alla loro situazione.
punto 44
Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, occorre dichiarare che i principi sviluppati nella sentenza Rönfeldt (EU:C:1991:52), che consentono di escludere l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 per continuare ad applicare una convenzione bilaterale alla quale di norma tale regolamento si è sostituito, non sono applicabili in circostanze come quelle del procedimento principale.
punto 45
Da ciò si evince che occorre rispondere alla questione sottoposta che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione e che non figura nell’allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento.

Sentenza › Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

punto 46
Il governo rumeno chiede alla Corte, per l’eventualità in cui essa statuisca che l’accordo bilaterale non rientra nell’ambito dell’eccezione sancita dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71, di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza.
punto 47
Per corroborare la sua domanda, detto governo asserisce, da un lato, che le autorità rumene hanno agito in buona fede: innanzitutto, la posizione di queste ultime sarebbe infatti fondata su una giurisprudenza costante della Corte, in particolare sulla sentenza Rönfeldt (EU:C:1991:52). Poi, per quanto la Commissione abbia avviato un procedimento di infrazione a carico della Romania onde far dichiarare che tale Stato membro non ha rispettato gli obblighi ad esso incombenti in applicazione del regolamento n. 1408/71, la posizione di detto Stato membro, nel contesto di tale procedimento, è rimasta costante e la Commissione non ha reagito alla richiesta del citato Stato di organizzare consultazioni tecniche e di intraprendere talune azioni presso le autorità greche. Inoltre, la buona fede delle autorità rumene non potrebbe essere messa in dubbio dalla circostanza che altri Stati membri, di fronte a problemi analoghi, abbiano accettato di applicare il regolamento n. 1408/71, perché gli accordi conclusi dalla Repubblica ellenica con tali altri Stati sarebbero diversi da quello stipulato tra quest’ultima e la Romania. Infine, le autorità rumene si sarebbero rivolte alle autorità greche per chiarire la situazione.
punto 48
D’altra parte, il governo rumeno attira l’attenzione della Corte sulle gravi conseguenze finanziarie che l’applicazione retroattiva della sentenza della Corte causerebbe. Secondo le stime della Casa Națională de Pensii Publice (Cassa nazionale delle pensioni pubbliche), la somma supplementare che dovrebbe essere pagata sarebbe pari a RON 38 560 683 (circa EUR 8 680 537). Il governo rumeno sottolinea inoltre che sono attualmente pendenti circa 800 istanze analoghe a quelle dei coniugi Balazs.
punto 49
A questo proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, che quest’ultima fornisce nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione della detta norma (v. sentenza Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 58 e giurisprudenza citata).
punto 50
Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v. sentenza Santander Asset Management SGIIC e a., EU:C:2012:286, punto 59 e giurisprudenza citata).
punto 51
Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v. sentenza Santander Asset Management SGIIC e a., EU:C:2012:286, punto 60 e giurisprudenza citata).
punto 52
Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 98 e 99 delle conclusioni, il governo rumeno non ha dimostrato l’esistenza di un rischio di gravi ripercussioni. Infatti, per quanto tale governo menzioni 800 istanze analoghe a quelle dei coniugi Balazs, esso non indica affatto il numero complessivo di persone che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei citati coniugi. Inoltre, tale governo non ha precisato se l’importo di RON 38 560 683 coprisse anche le 800 istanze analoghe attualmente pendenti. Ad ogni modo, su di esse non avrebbe alcun impatto una limitazione dell’efficacia della sentenza nel tempo (v., in tal senso, sentenza Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 144).
punto 53
Dal momento che il secondo criterio di cui al punto 50 della presente sentenza non è soddisfatto, non è necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede degli ambienti interessati.
punto 54
Dalle considerazioni che precedono discende che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Sentenza › Sulle spese

punto 55
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione e che non figura nell’allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento.

Firme

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