Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione
Testo in vigore al
Art. 8
1. A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.2 Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Art. 9
1. Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
a) stipendio o salario contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianita';
c) assegni di merito o ad personam;
d) indennita' di contingenza;
e) indennita' di mensa;
f) tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
g) premio annuo o premio aziendale.3
Capo secondo. Periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria
Art. 10
1. Coloro che conseguono la iscrizione ai Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:
1) se dipendenti da societa' telefoniche:
a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1 luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso societa' telefoniche anteriormente al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso societa' telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;
c) gli anni di servizio prestato presso societa' telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1 maggio 1952;
d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da societa' telefoniche;
2) se dipendenti dalla Societa' "Italcable":
a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato e private;
b) gli anni di servizio prestato presso la Societa' "Italcable" in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.
2. Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.
3. I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.1
Art. 11
1. Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennita' post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.
2. In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma e' computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati ai Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.
3. Per la copertura dell'onere relativo, e' annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.
Art. 12
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facolta' di conservare la sua iscrizione al Fondo purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:
a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.
2. L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facolta' di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria puo' sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.
3. L'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo; mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo.
Art. 13
1. L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, e' sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso.
2. La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.
3. Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che:
1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.
4. I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.
Art. 14
1. In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, puo' chiedere di versare, per tutta o parte della assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.
2. Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.
3. E' in facolta' dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo.
4. In tal caso l'azienda e' tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato.
5. Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purche' ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo.
6. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.
Art. 15
1. Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma.
2. Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11.
3. I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianita' d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, aia non influiscono sulla misura di essa:
a) gli anni di servizio prestato dopo il 1 agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1 ottobre 1919;
b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
4. I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entita' della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.
5. Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.
Titolo III. Prestazioni
Capo primo. Prestazioni agli iscritti
Art. 16
1. Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 5 e che:
1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni se uomini, o di 55 anni, se donne;
2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658.
3. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.4
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672
Art. 18
1. I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
c) la cessazione dall'servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
2. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658
Art. 20
1. La pensione annua diretta e' uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'art. 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.
2. La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non puo' essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidita', non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di eta', per gli uomini, e del 52° anno di eta', per le donne.3
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1973, N. 672.
4. L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non puo' superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, ne' puo' essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.
5. Se la pensione e' liquidata per invalidita' dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non puo' essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; ne', in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perche' il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente.3
6. (COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1967, N. 583).
7. La pensione annua e' divisa in tredici quote, di cui dodici sono
corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
Art. 21
1. La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'art. 16. La pensione per invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.
2. La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.
3. La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
Capo secondo. Prestazioni ai superstiti
Art. 22
1. Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;5
2) per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.
Art. 23
1. Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;7
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
2. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
3. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
Art. 24
1. Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:
1) al coniuge solo, il 60 per cento;
2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.
2. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione e' calcolata secondo le seguenti aliquote:
1) un figlio, il 60 per cento;
2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.
3. Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.
4. Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.
5. In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, ne' puo' essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa.3
6. Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.
7. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' riliquidata secondo le norme precedenti.2
Art. 25
1. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
2. Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello, della nascita.
Art. 26
1. Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito col successivo articolo 28.
Titolo IV. Norme di coordinamento con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Art. 27
1. L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.
2. L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'art. 5, non puo' essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5 citato.
3. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.
Art. 28
1. Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:
a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;
b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;
c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658.
2. In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purche' ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera c) del comma precedente. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio.