Che approva il Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate
Testo in vigore al
Art. 41
1. Ad evitare per quanto sia possibile i ritardi, e' obbligo del Capo-stazione di accertarsi che le rimesse dei vagoni siano sempre provviste in modo da bastare a tutti i bisogni.
2. Quando un convoglio avviato verso una stazione provvista di rimessa abbia i posti di qualche classe interamente occupati, il Capo di tale stazione dovra' esserne avvertito col telegrafo da quello della stazione precedente.
3. Esso in questo caso fara' collocare i vagoni di supplemento in modo che, giunto il convoglio, possano esservi attaccati senza perdita di tempo.
4. Ha lo stesso obbligo il Capo-stazione in occasione di concorso per feste, fiere, mercati, ed ogni qualvolta si presenti uno straordinario numero di viaggiatori.
Art. 42
1. Ogni ritardo nella corsa e nell'arrivo dei convogli alle stazioni rispetto al tempo stabilito negli orari approvati dal Ministero, quando non provenga da cause di forza maggiore debitamente giustificate, e quando ecceda i limiti di tolleranza accordati, sara' soggetto alle penalita' stabilite al titolo VII.
Art. 43
1. Le contravvenzioni per il ritardato arrivo dei treni e delle corse dei piroscafi equiparati ai treni, saranno accertate con verbale dai funzionari governativi preposti alla sorveglianza dell'esercizio in base ad accertamenti diretti, o in base alle cedole-orario prescritte dall'articolo 40, od in base ai certificati delle capitanerie di porto o di altre pubbliche autorita':
1° nelle stazioni in cui termina la corsa dei treni;
2° in quelle ove concorrono parecchie linee ed ove succedono coincidenze di treni.
2. Saranno nello stesso modo accertate al luogo di partenza le contravvenzioni per non giustificata soppressione di treni o di corse di piroscafi o per non autorizzata aggiunzione.
Art. 44
1. Nello stabilire la misura del ritardo, per l'applicazione delle multe, non si terra' conto del tempo perduto per aspettare l'arrivo dei convogli coi quali devono aver luogo coincidenze.
Art. 45
ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 22 MARZO 1900, N. 145
Titolo VI. Prescrizioni applicabili ai trasporti ed al pubblico.
Art. 46
1. Le Amministrazioni delle ferrovie sono tenute a pubblicare ed a tenere esposti nelle stazioni e negli uffici di spedizione, oltre a quanto e' indicato agli articoli 7 e 57 del presente Regolamento:
1° L'orario delle corse;
2° Le tariffe pei viaggiatori e per le merci;
3° Le avvertenze relative ai viaggiatori;
4° Le avvertenze relative alla consegna ed al trasporto dei bagagli e delle merci.
Art. 47
1. La spedizione e la consegna delle merci avranno luogo senza preferenza e secondo l'ordine del ricevimento, risultante da apposita inscrizione delle lettere di porto da eseguirsi progressivamente all'atto della consegna.
2. Le merci saranno custodite in modo che non soffrano guasti o detrimento.
3. Gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplodenti, ed in genere tutte le merci facilmente infiammabili dovranno essere consegnate con precisa dichiarazione e separatamente, e verranno poi trasportate con le norme e cautele stabilite dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Art. 48
1. Potranno essere escluse dai convogli le persone che si trovino in istato di ubbriachezza, che offendano la decenza e diano scandalo agli altri viaggiatori, che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, o che portino segni evidenti di malattia che possa incomodare gli altri viaggiatori.
2. Il trasporto di queste persone potra' aver luogo in compartimenti separati, ed anche sotto custodia, mediante il compenso stabilito dalle tariffe in vigore.
Art. 49
1. Il trasporto dei cani si fara' separatamente in appositi compartimenti.
Art. 50
1. E' vietato il trasporto d'armi da fuoco cariche, ed i conduttori sono autorizzati a visitarle prima di ammettere nelle vetture le persone che le portano.
2. Questa prescrizione e' applicabile anche ai militari che si uniscano con altri viaggiatori.
3. Pei militari poi che viaggiano in corpo o in distaccamento, bastera' che il Comandante dichiari che le armi sono scariche.
4. Tale prescrizione non e' applicabile agli Agenti della forza pubblica che viaggiano in compartimenti riservati pel trasporto di detenuti.
Art. 51
1. I viaggiatori non devono prender posto nelle vetture senza essere forniti di biglietto.
2. Non e' loro permesso di fumare nelle sale di aspetto e nemmeno nei compartimenti che non siano a tale uso espressamente destinati, ne' potranno entrare nei vagoni dei bagagli e delle merci, ed in generale nei veicoli in cui l'accesso e' vietato.
3. Quando il convoglio e' in moto, devono astenersi dall'aprire le porte delle vetture e non possono aprire le finestre dalla parte donde spira vento, senza l'assenso di tutti i viaggiatori che sono nel compartimento.
4. I viaggiatori entreranno nelle vetture e ne usciranno dalla parte indicata loro dalle guardie.
5. Essi si conformeranno alle avvertenze ed agli inviti del personale delle ferrovie per quanto concerne l'ordine, la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio.
6. I viaggiatori e le altre persone non appartenenti alla ferrovia, che per qualsiasi motivo circolassero nell'interno degli impianti di stazione, dovranno astenersi dall'attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno, una locomotiva a vapore od elettrica, una carrozza automotrice od una manovra. Dovranno pure astenersi dall'attraversare i binari, su cui sostino treni fermi in immediata vicinanza della testa o della coda dei treni stessi e di introdursi, per attraversare un binario, fra due veicoli fermi, siano essi agganciati o anche a poca distanza, fra loro. Puo' essere pero' consentito di attraversare dei binari fra due colonne ferme, od alle loro estremita', quando cio' sia indispensabile pel servizio viaggiatori.
Art. 52
1. E' proibito alle persone estranee al servizio ed alla sorveglianza della ferrovia di introdursi senza permesso nel recinto di essa e delle sue dipendenze.
2. E' proibito parimenti di aprire e chiudere le barriere dei passaggi a livello e di passare sotto o sopra di quelle; solo e' permesso di attraversare detti passaggi senza fermarvisi, quando le barriere sieno aperte dal personale della ferrovia.
3. I guardiani ed i conduttori delle bestie sciolte od attaccare a veicoli, durante il tempo in cui attendono l'apertura delle barriere, si terranno a conveniente distanza dalle stesse, uniformandosi agli ordini che in proposito vengano loro dati dal personale della strada.
Art. 53
1. I venditori o distributori di oggetti qualsiansi, ammessi dalle Societa' nell'interno dei fabbricati e nei cortili delle stazioni, debbono uniformarsi a quanto e' stabilito nelle sezioni quarta e settima della Legge di pubblica sicurezza.
Art. 54
1. E' severamente vietato di recar danni e guasti alla strada, alle sue dipendenze ed ai mezzi di esercizio della medesima; di porre oggetti sulle rotaie o vicino ad esse; di lanciare in qualunque maniera proiettili contro i convogli, e di imitare i segnali.
2. E' altresi' vietato di installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla strada ferrata" che, a giudizio dell'Amministrazione competente (Ferrovie dello Stato per le linee da esse comunque esercitate ed Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le ferrovie concesse), possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.
3. Le sorgenti luminose gia' in opera, che, per la loro particolare ubicazione e per le loro caratteristiche, siano da considerarsi soggette al divieto di cui al comma precedente, debbono essere rimosse dagli utenti delle sorgenti stesse o dai proprietari dei fabbricati sui quali esse siano state collocate oppure dai diretti responsabili della loro installazione, a cura e spesa dei medesimi, se abusive, in quanto vietate dalle precedenti disposizioni legislative, previa diffida da parte dell'Amministrazione ferroviaria competente; la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la diffida viene portata a conoscenza dell'interessato.
4. Se le sorgenti luminose in questione sono site su strade pubbliche perche' predisposte per la pubblica illuminazione, l'Amministrazione ferroviaria competente dovra', prima di provvedere a diffide, prendere accordi in merito con la pubblica Amministrazione cui la strada appartiene.
Art. 55
1. In vicinanza delle ferrovie non e' permesso far pascolare bestiame, salvo che sia custodito per modo da impedire che oltrepassi le siepi o gli stecconati e si inoltri sulla strada.
2. I proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie dovranno percio' provvedere perche' il bestiame ivi pascolante sia continuamente ed attentamente sorvegliato da appositi guardiani.
Art. 56
1. I biglietti a prezzo ridotto per le corse sulle ferrovie pubbliche, cioe' quelli che si rilasciano con ribasso sui prezzi delle tariffe generali, non sono trasferibili.
2. Percio' e' proibito di ceder l'uso della parte del biglietto di andata e ritorno, la quale serve al ritorno, e di cedere altro biglietto non trasferibile per abilitare a viaggiare sulle ferrovie pubbliche una persona diversa da quella alla quale fu rilasciato.
3. Nessuno potra' viaggiare o tentare di viaggiare valendosi della seconda parte di un biglietto di andata e ritorno, o di altro biglietto a prezzo ridotto e non trasferibile, che abbia acquistato in contravvenzione ai precedenti due paragrafi.
4. E' proibito di intromettersi o di fare traffico nella compra e vendita dei biglietti indicati nel paragrafo primo, tentando di procurare a prezzo ridotto il passaggio sulle ferrovie pubbliche a persone dalle quali e' dovuto il prezzo di una corsa ordinaria a norma delle tariffe generali.
Art. 57
1. L'ingresso nei cortili e negli accessi delle stazioni, la fermata e la circolazione delle carrozze destinate al trasporto delle persone e dei carri per le merci saranno determinati con Regolamenti speciali proposti dalle Societa' ed approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.
2. Tali Regolamenti si manterranno affissi nelle stazioni, ed i Capi-stazione cureranno la loro esecuzione, invocando la forza pubblica in caso di opposizione.
3. Pei mezzi di trasporto dalle stazioni e per le tariffe sara' provveduto a cura dei Municipi.
4. Queste tariffe dovranno essere affisse nell'interno delle stazioni.
Titolo VII. Penalità.
Art. 58
1. Le penalita' previste nell'articolo 42, pei ritardi nelle corse e negli arrivi dei convogli, sono le seguenti:
1° Per i convogli diretti dei viaggiatori, tollerandosi i ritardi non eccedenti i 20 minuti primi dopo l'ora stabilita negli orari approvati dal Ministero, ogni altro maggiore ritardo andra' soggetto alle seguenti multe:
2. Pei ritardi dai 20 ai 30 minuti primi inclusivi . . . L. 500
3. Id. dai 30 ai 40 id. . . . . . . . . . . » 750
4. Id. maggiori di 40 id. . . . . . . . . . . » 1000
2° Per i convogli omnibus, tollerandosi i ritardi non eccedenti i 25 minuti primi, ogni altro maggiore andra' soggetto alle seguenti multe:
5. Pei ritardi dai 26 ai 30 minuti primi . . . . . . . . L. 200
6. Id. dai 30 ai 40 id. . . . . . . . . . . » 500
7. Id. dai 40 ai 50 id. . . . . . . . . . . » 700
8. Id. maggiori di 50 id. . . . . . . . . . . » 1,000
3° Per i convogli misti di viaggiatori e merci sara' tollerato il ritardo di 45 minuti.
9. Per ogni ritardo maggiore la multa sara':
10. Pei ritardi dai 45 minuti primi ad un'ora L. 200
11. Id. maggiori di un'ora . . . . . . . . . . . . . » 500
4° Per le linee il cui percorso totale e' minore di 50 chilometri, il limite di tolleranza, per ciascun caso precedentemente dichiarato, sara' diminuito del quarto.
Art. 59
1. Le infrazioni da parte degli esercenti di ferrovie pubbliche, per opera propria o dei loro agenti, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, escluse quelle dall'articolo 42, e le trasgressioni agli ordini ufficialmente intimati dal Ministero, od in suo nome dai RR Ispettori capi competenti, in applicazione delle leggi e Regolamenti riguardanti le ferrovie, nonche' dei rispettivi atti di concessione, saranno, senza pregiudizio delle altre pene comminate dalle leggi generali, soggette alle multe seguenti:
1° Per ogni infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, relative alla sicurezza e regolarita' dell'esercizio e per la soppressione non giustificata o la non autorizzata aggiunzione di corse di convogli o piroscafi, da L. 100 a L. 500;
2° Per ogni cangiamento parziale o totale di orario nelle corse dei convogli, senza la preventiva approvazione del Ministero, L. 200;
3° Per le trasgressioni alle intimazioni degli ordini ufficialmente comunicati agli esercenti di ferrovie pubbliche dal Ministero, od in suo nome dai RR. Ispettori capi, relativamente alla sorveglianza, al movimento, al traffico ed alla trazione:
a) per la trasgressione di una prima intimazione, L. 100;
b) per la trasgressione di una seconda intimazione, L. 300;
c) per la trasgressione di una terza intimazione, L. 1000;
4° Per le trasgressioni agli ordini relativi alla manutenzione del piano stradale, dell'armamento, del materiale fisso e del materiale mobile:
a) per la trasgressione di una prima intimazione, L. 500;
b) per la trasgressione di una seconda intimazione, L. 1000.
Art. 60
1. Per accertare le infrazioni e trasgressioni, di cui al precedente articolo, bastera' il verbale redatto dagli ufficiali del R.
Ispettorato delle strade ferrate.
2. Per le trasgressioni alle intimazioni, gli esercenti di ferrovie pubbliche incorreranno nelle pene comminate, tostoche' sia trascorso il termine prefisso nell'atto d'intimazione.
Art. 61
1. L'ammontare delle multe legalmente accertate, ed al cui pagamento siano obbligate le Societa', potra' ritenersi dal Governo sulle sovvenzioni o sulle differenze per guarentigie di prodotto accordate alle medesime sopra tutte o sopra una qualsiasi linea compresa nella rete alle Societa' stesse appartenente.
2. La somma ritenuta per multa sara' annualmente versata come prodotto eventuale nelle Casse dello Stato.
3. Quando il Governo non debba pagare differenze alle Societa', il provento delle multe sara' esatto nelle forme e nei modi stabiliti dalle Leggi.