Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 21 Provvedimenti da adottare
1. Se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell’articolo 20, la Commissione adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all’evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2. Se la deroga di cui all’articolo 20 è relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall’accordo del 1958 riveduto.
2. Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, con un’altra decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.
Capo IX. Veicoli prodotti in piccole serie
Art. 22 Omologazione CE di piccole serie
1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 1, gli Stati membri rilasciano, secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 4, un’omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni elencate nell’appendice dell’allegato IV, parte I.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.
3. Le schede di omologazione CE sono numerate conformemente all’allegato VII.
Art. 23 Omologazione nazionale di piccole serie
1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quantitativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 2, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni di uno o più atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI secondo il caso.
2. Per i veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.
3. Si deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo.
4. Ai fini dell’omologazione di veicoli a norma del presente articolo, gli Stati membri accettano sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti normativi elencati nell’allegato IV.
5. La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2. La scheda di omologazione, il cui modello figura nell’allegato VI, non reca l’intestazione «scheda di omologazione CE di veicolo». Tuttavia, le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell’allegato VII.
6. La validità dell’omologazione è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Tuttavia, su richiesta del costruttore, l’autorità di omologazione spedisce, con invio raccomandato o per posta elettronica, una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri designati dal costruttore. Entro 60 giorni dalla ricezione, lo Stato membro decide se accettare l’omologazione e comunica formalmente tale decisione all’autorità di omologazione di cui al primo comma. Uno Stato membro può rifiutare l’omologazione solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
7. Su domanda di un richiedente che desideri vendere, immatricolare o mettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione gli fornisce copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione. Uno Stato membro autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
Capo X. Omologazioni individuali
Art. 24 Omologazioni individuali
1. Gli Stati membri possono esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva e di uno o più degli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative. Si deroga alle disposizioni di cui al primo comma solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI, secondo il caso.
2. Gli Stati membri non eseguono prove distruttive. Utilizzano qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformità alle prescrizioni alternative.
3. Gli Stati membri accettano ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche in luogo delle prescrizioni alternative.
4. La domanda di omologazione individuale è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purché quest’ultima sia stabilita nella Comunità.
5. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilasciano senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale. La forma della scheda di omologazione individuale è basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all’allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli13. La scheda di omologazione individuale non reca l’intestazione «Omologazione CE di veicolo». Nella scheda di omologazione individuale è indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.
6. La validità di un’omologazione individuale è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o mettere in circolazione in un altro Stato membro un veicolo per il quale è stata rilasciata un’omologazione individuale, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato. Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un’omologazione individuale da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro ne autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
7. Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni della presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, secondo il caso. In tal caso, gli Stati membri accettano l’omologazione individuale e autorizzano la vendita, l’immatricolazione e la messa in circolazione del veicolo.
8. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi ai veicoli omologati conformemente alla presente direttiva e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o messa in circolazione.
Art. 25 Disposizioni speciali
1. La procedura di cui all’articolo 24 può essere applicata ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in più fasi.
2. La procedura di cui all’articolo 24 non può sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in più fasi e non può applicarsi per ottenere l’omologazione in prima fase di un veicolo.
Capo XI. Immatricolazione, vendita e messa in circolazione
Art. 26 Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli
1. Fatti salvi gli articoli 29 e 30, gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell’articolo 18. Gli Stati membri autorizzano la vendita di veicoli incompleti, ma possono rifiutarne l’immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando restano incompleti.
2. I veicoli esentati dall’obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere immatricolati, venduti o messi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva.
3. Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o messi in circolazione annualmente non può superare quello indicato nell’allegato XII, parte A.
Art. 27 Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli di fine serie
1. Entro i limiti indicati nell’allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, gli Stati membri possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida. Il primo comma si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunità oggetto di un’omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validità.
2. La facoltà di cui al paragrafo 1 è limitata, per i veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell’omologazione CE e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data.
3. Il costruttore che intende avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato della messa in circolazione dei veicoli in questione. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche. Entro tre mesi dalla ricezione di tale richiesta gli Stati membri interessati decidono se, e in quale numero, autorizzare l’immatricolazione di tali veicoli nel loro territorio.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai veicoli oggetto di un’omologazione nazionale ma che non sono stati immatricolati o messi in circolazione prima che la validità di tale omologazione cessasse, a norma dell’articolo 45, in ragione dell’obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.
5. Gli Stati membri applicano i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o mettere in circolazione nell’ambito della procedura di cui al presente articolo sia efficacemente controllato.
Art. 28 Vendita e messa in circolazione di componenti ed entità tecniche
1. Gli Stati membri autorizzano la vendita o la messa in circolazione di componenti o entità tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all’articolo 19.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di componenti o entità tecniche specificamente costruiti o progettati per nuovi veicoli non contemplati dalla presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche che siano stati esentati da una o più disposizioni di un atto normativo a norma dell’articolo 20 o che siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle omologazioni concesse a norma degli articoli 22, 23 o 24 che riguardano i componenti o le entità tecniche in questione.
4. In deroga al paragrafo 1 e salvo disposizione contraria prevista da un atto normativo, gli Stati membri possono autorizzare la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al momento della loro messa in circolazione, non erano tenuti, né in virtù della presente direttiva né in virtù della direttiva 70/156/CEE a formare oggetto di un’omologazione CE.
Capo XII. Clausole di salvaguardia
Art. 29 Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla presente direttiva
1. Se uno Stato membro constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all’ambiente o alla salute pubblica, può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. In tali casi, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione e indicando, in particolare, se è determinata da:
carenze nei pertinenti atti normativi, o
errata applicazione delle pertinenti prescrizioni.
2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate, in particolare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, al fine di preparare la decisione.
3. Laddove i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, sono adottati appropriati provvedimenti nel modo seguente:
se si tratta di direttive particolari o di regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, la Commissione li modifica secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2,
se si tratta di regolamenti UNECE la Commissione propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile a norma dell’accordo del 1958 riveduto.
4. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti a un’errata applicazione delle pertinenti prescrizioni la Commissione adotta opportuni provvedimenti per garantire la conformità a tali prescrizioni.
Art. 30 Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi al tipo omologato
1. Se uno Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L’autorità di omologazione di tale Stato membro comunica alle autorità omologhe degli altri Stati membri i provvedimenti presi.
2. Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformità al tipo omologato. Un veicolo non è considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti.
3. Se uno Stato membro dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.
4. L’autorità di omologazione chiede allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti:
a) nel caso di un’omologazione CE di veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica;
b) nel caso di un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, un componente o un’entità tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.
Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se del caso congiuntamente allo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una non conformità, l’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al paragrafo 1.
5. Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di un’omologazione CE e dei relativi motivi.
6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.
Art. 31 Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali
1. Gli Stati membri autorizzano la vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un’autorità di omologazione conformemente ai paragrafi da 5 a 10.
2. Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del paragrafo 1 sono inserite nell’elenco fissato nell’allegato XIII. La decisione di autorizzazione è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:
a) l’esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e
b) l’effetto su consumatori e costruttori del mercato post-vendita dell’imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica né alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell’omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, né alle parti o apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni di uno degli atti normativi elencati nell’allegato IV, a meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi da quelli contemplati al paragrafo 1. Il paragrafo 1 non si applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature incluse nell’allegato XIII abbiano un duplice uso, sia per i veicoli da corsa che per i veicoli destinati a circolare su strada, tali parti o apparecchiature non possono essere vendute o destinate alla vendita al pubblico per essere utilizzate su veicoli circolanti su strada, a meno che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo. Se del caso, la Commissione adotta disposizioni per l’identificazione delle parti o apparecchiature di cui al presente paragrafo.
4. Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione stabilisce la procedura e le prescrizioni per il processo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 e adotta le disposizioni per il successivo aggiornamento dell’elenco fissato nell’allegato XIII. Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione dell’ambiente e, se necessario, alle norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti normativi elencati nell’allegato IV, possono essere sviluppate in base allo stato dell’arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell’apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalità adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti.
5. Ai fini del paragrafo 1 il costruttore di parti o apparecchiature sottopone all’autorità di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che certifichi la conformità delle parti o apparecchiature oggetto della domanda di autorizzazione alle prescrizioni di cui al paragrafo 4. Il costruttore può presentare una sola domanda di omologazione per parte a una sola autorità competente. La domanda include particolari riguardanti il costruttore delle parti o apparecchiature, il tipo, il numero di identificazione e il numero delle parti o apparecchiature per le quali si chiede l’autorizzazione, nonché il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo e, se del caso, l’anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l’identificazione del veicolo cui sono destinati tali parti o apparecchiature. L’autorità di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del verbale di prova e di altri elementi probanti, che le parti o apparecchiature in questione sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato autorizza la vendita, la messa in vendita o il montaggio sui veicoli delle parti o apparecchiature nella Comunità, fatto salvo il paragrafo 9, secondo comma.
6. Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato in applicazione del presente articolo è debitamente provvisto di marchio. La Commissione stabilisce i requisiti per la marcatura e l’imballaggio, nonché il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al paragrafo 5.
7. Le misure di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola.
8. Il costruttore informa senza indugio l’autorità di omologazione che ha rilasciato il certificato di eventuali modifiche aventi un’incidenza sulle condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato. Tale autorità decide se il certificato deve essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove. Al costruttore spetta garantire che le parti e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere prodotte alle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato.
9. Prima di accordare l’autorizzazione, l’autorità di omologazione verifica l’esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un controllo efficace della conformità della produzione. L’autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le parti o apparecchiature siano rimesse in conformità. Se necessario essa revoca l’autorizzazione.
10. Eventuali disaccordi tra gli Stati membri riguardo ai certificati di cui al paragrafo 5 sono sottoposti all’esame della Commissione. Quest’ultima adotta i provvedimenti appropriati, compresa se del caso la richiesta di revocare l’autorizzazione, previa consultazione degli Stati membri.
11. Il presente articolo non si applica a una parte o pezzo di apparecchiatura finché non sia stato inserito nell’elenco di cui all’allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell’allegato XIII è fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costruttore della parte o dell’apparecchiatura di chiedere e ottenere un’autorizzazione. Nel contempo può essere fissata una data, se del caso, per escludere dall’applicazione del presente articolo parti e apparecchiature destinate a veicoli omologati prima di tale data.
12. Nell’attesa di una decisione sull’opportunità o meno di includere una parte o un pezzo di un’apparecchiatura nell’elenco di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali relative a parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali. Una volta presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative alle parti o apparecchiature in questione cessano di essere valide.
13. A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri non adottano nuove disposizioni relative a parti o apparecchiature che possono pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale del veicolo.
Art. 32 Richiamo di veicoli
1. Un costruttore che ha ottenuto l’omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, è tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o messi in circolazione perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, che siano o meno debitamente omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l’ambiente, ne informa immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione del veicolo.
2. Il costruttore propone all’autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al paragrafo 1. L’autorità di omologazione comunica senza indugio le misure proposte alle autorità degli altri Stati membri. Le autorità competenti garantiscono l’effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.
3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, esse ne informano senza indugio l’autorità che ha concesso l’omologazione CE del veicolo. L’autorità di omologazione informa quindi il costruttore. Qualora l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la revoca dell’omologazione CE del veicolo se il costruttore non propone e non attua misure correttive efficaci. In caso di revoca dell’omologazione CE del veicolo, l’autorità di omologazione interessata ne informa il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri e la Commissione mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti entro venti giorni lavorativi.
4. Il presente articolo si applica anche a parti non soggette ad alcuna prescrizione in virtù di un atto normativo.
Art. 33 Notificazione delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili
Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva e ogni decisione di rifiuto o di revoca di un’omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, è debitamente motivata. Tali decisioni sono notificate all’interessato unitamente all’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri interessati e dei relativi termini di esperibilità.
Capo XIII. Regolamenti internazionali
Art. 34 Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell’omologazione CE
1. I regolamenti UNECE ai quali la Comunità ha aderito e che sono elencati nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI fanno parte dell’omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari o dei regolamenti. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell’allegato IV, parte I, e dell’allegato XI.
2. Laddove la Comunità abbia deciso l’applicazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini dell’omologazione CE di veicoli conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE, gli allegati della presente direttiva sono modificati di conseguenza secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della presente direttiva. L’atto che modifica gli allegati della presente direttiva indica inoltre il calendario dell’applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento UNECE in questione. Se un regolamento UNECE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento in vigore, la voce pertinente nell’allegato IV, parte I, e nell’allegato XI è sostituita dal numero del regolamento UNECE e la voce corrispondente nell’allegato IV, parte II, è soppressa secondo la stessa procedura.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, la direttiva particolare o il regolamento sostituiti dal regolamento UNECE sono abrogati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2. Qualora sia abrogata una direttiva particolare, gli Stati membri abrogano le normative nazionali adottate ai fini dell’attuazione di tale direttiva.
4. La presente direttiva o le direttive particolari o i regolamenti possono contenere riferimenti diretti a norme e regolamenti internazionali, senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario.
Art. 35 Equivalenza dei regolamenti UNECE con direttive o regolamenti
1. I regolamenti UNECE elencati nell’allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti corrispondenti se caratterizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto. Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari o ai regolamenti equivalenti.
2. Qualora la Comunità abbia deciso di applicare un nuovo regolamento UNECE o un regolamento UNECE modificato ai fini del paragrafo 1, l’allegato IV, parte II, è modificato di conseguenza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.
Art. 36 Equivalenza con altre regolamentazioni
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all’omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.
Capo XIV. Comunicazione di informazioni tecniche
Art. 37 Informazioni destinate agli utenti
1. Il costruttore non può fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nella presente direttiva o negli atti normativi elencati nell’allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dall’autorità competente.
2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all’uso di un veicolo, di un componente o di un’entità tecnica. Tali informazioni sono fornite nelle lingue ufficiali della Comunità e sono riportate, d’intesa con l’autorità di omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d’istruzioni o il libretto di manutenzione.
Art. 38 Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche
1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entità tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell’allegato o nell’appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l’omologazione CE di componenti o entità tecniche o per l’ottenimento di un’autorizzazione a norma dell’articolo 31. Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o entità tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.
2. Il costruttore di componenti o entità tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, contiene restrizioni d’uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entità tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d’uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entità tecniche prodotti.
Capo XV. Provvedimenti di applicazione e modifiche
Art. 39 Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari e dei regolamenti
1. La Commissione adotta i provvedimenti necessari all’applicazione di ciascuna direttiva particolare o di ciascun regolamento secondo il disposto della direttiva o regolamento in questione.
2. La Commissione adotta le modifiche degli allegati della presente direttiva o delle disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I, che siano necessarie per adattarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.
3. La Commissione adotta le modifiche della presente direttiva che siano necessarie per definire le prescrizioni tecniche relative ai veicoli in piccole serie, ai veicoli omologati secondo la procedura d’omologazione individuale e ai veicoli per uso speciale.
4. Qualora la Commissione sia a conoscenza di gravi rischi per gli utenti della strada o per l’ambiente che richiedono provvedimenti urgenti, essa può modificare le disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.
5. La Commissione adotta le modifiche necessarie nell’interesse di una buona amministrazione e, in particolare, per garantire la coerenza, reciproca o con altri atti della normativa comunitaria, delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell’allegato IV, parte I.
6. Quando, a norma della decisione 97/836/CE, sono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche dei regolamenti UNECE cui la Comunità ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza gli allegati della presente direttiva.
7. Ogni nuova direttiva particolare o nuovo regolamento apporta le opportune modifiche agli allegati della presente direttiva.
8. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati mediante regolamenti.
9. Le misure di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2, in quanto sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari e dei regolamenti, anche integrandoli.
Art. 40 Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Capo XVI. Designazione e notifica dei servizi tecnici
Art. 41 Designazione dei servizi tecnici
1. Quando uno Stato membro designa un servizio tecnico, quest’ultimo si conforma alle disposizioni della presente direttiva.
2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l’omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dalla presente direttiva o da un atto normativo elencato nell’allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati.
3. I servizi tecnici rientrano in una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:
a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV;
b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui alla presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo;
c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;
d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell’esecuzione di prove o ispezioni nell’ambito del controllo della conformità della produzione.
4. I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un’esperienza comprovata nelle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli atti normativi elencati nell’allegato IV. Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell’appendice 1 dell’allegato V che sono pertinenti alle attività che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l’ultima fase della procedura di omologazione in più fasi di cui all’articolo 25, paragrafo 1.
5. L’autorità di omologazione può agire in qualità di servizio tecnico in relazione ad una o più delle attività di cui al paragrafo 3.
6. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto può essere designato come servizio tecnico per le attività della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell’allegato XV. La Commissione modifica, se necessario, l’elenco di tali atti normativi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 40, paragrafo 2.
7. I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6 si conformano alle disposizioni del presente articolo.
8. I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità del paragrafo 6, possono essere notificati ai fini dell’articolo 43 solo nell’ambito di un accordo bilaterale tra la Comunità e il paese terzo in questione.