Sez. 3, Sentenza n. 2405 del 22/07/1971 (Rv. 353358 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DELLA MOGLIE DEL DEBITORE - BENI SITUATI NELLA CASA CONIUGALE - PROVA - DELL'ACQUISTO DA PARTE DELLA MOGLIE - ATTO DI DATA CERTA - NON NECESSITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DELLA MOGLIE DEL DEBITORE - BENI SITUATI NELLA CASA CONIUGALE - PROVA - DELL'ACQUISTO DA PARTE DELLA MOGLIE - ATTO DI DATA CERTA - NON NECESSITA.*
A seguito della pronuncia di illegittimita costituzionale dell'art 622 cod proc civ (V sentenza 14 dicembre 1967, n 143, della Corte costituzionale), la moglie del debitore, la quale propone opposizione di terzo nel caso di pignoramento nella casa coniugale di beni mobili che essa assume essersi costituiti in dote durante il matrimonio, puo dimostrare il suo diritto di proprieta sui beni stessi anche con mezzi diversi dall'atto di data certa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)