Sez. 1, Sentenza n. 3596 del 02/06/1980 (Rv. 407439 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - FUSIONE DI SOCIETA PER INCORPORAZIONE - EFFETTI - OBBLIGHI PROPRI DELLA SOCIETA INCORPORANTE - COMPILAZIONE DEL BILANCIO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE QUEST'ULTIMA - INDIVIDUAZIONE - ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO DELLA SEDE DELLA SOCIETA INCORPORATA - INVALIDITA - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - FUSIONE DI SOCIETA PER INCORPORAZIONE - EFFETTI - OBBLIGHI PROPRI DELLA SOCIETA INCORPORANTE - COMPILAZIONE DEL BILANCIO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE QUEST'ULTIMA - INDIVIDUAZIONE - ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO DELLA SEDE DELLA SOCIETA INCORPORATA - INVALIDITA - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La fusione di societa per incorporazione determina l'Estinzione della societa incorporata, con il contestuale ed automatico confluire nella societa incorporante di tutti i rapporti della prima, ivi comprese le attivita e passivita. Pertanto, sotto il vigore del testo unico sulle imposte dirette di cui al DPR 29 gennaio 1958 n 645, l'Obbligo della societa incorporante di compilare il bilancio di chiusura per l'ultimo Esercizio della societa incorporata, tanto se l'incorporazione si sia verificata nel corso dell'Esercizio stesso, quanto se sia avvenuta in coincidenza con detta chiusura, cosi come l'Obbligo di presentare la prescritta dichiarazione, integrano doveri propri della medesima societa incorporante, quale ente soggetto alla relativa imposizione in via diretta, e non per mera successione nel debito altrui. Da cio deriva che l'ufficio competente a ricevere la predetta dichiarazione e quello nella cui circoscrizione ha Sede la societa incorporante, non quello della Sede della societa incorporata, con l'ulteriore conseguenza che l'attivita di accertamento da quest'ultimo ufficio effettuata, ancorche trovi giustificazione nella circostanza che la contribuente abbia presentato una duplice dichiarazione, non puo valere ad impedire la decadenza dal diritto all'accertamento, ai sensi dell'art 32 del citato decreto, ove l'ufficio competente non abbia a cio provveduto nel termine all'uopo fissato dalla norma stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 29 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 32, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)