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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 290 del 2002

Decisione
decisa il 2002-06-19, depositata il 2002-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:290
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 27129

  • Separazione di coniugi
  • Sentenza di separazione
  • Trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi
  • Mancata esenzione fiscale per il provvedimento adottato in sede di separazione, analogamente a quanto previsto in relazione al divorzio tra coniugi
  • Sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma censurata
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione. Infatti con sentenza n. 154 del 1999, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Molajoni Marco contro Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza emessa il 16 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), "con riguardo e nei limiti della mancata estensione del beneficio fiscale anche ai provvedimenti di trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi disposto con sentenza di separazione"; che la commissione rimettente rileva come in relazione al trasferimento di una quota di proprietà dell'appartamento coniugale, disposto con sentenza di separazione a favore di uno dei coniugi, come nella fattispecie sottoposta al suo esame, il presupposto della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria risieda nell'applicazione degli articoli 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); che, ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe una irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee, in quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione dalla legge n. 74 del 1987.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 154 del 1999, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi; che pertanto la questione appare manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Contri Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze