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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 marzo 1973, causa 62/72

Decisione
decisa il 1973-03-01
ECLI
ECLI:EU:C:1973:24

Epigrafe

Nel procedimento 62-72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra PAUL G. BOLLMANN, di Amburgo, e HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF, domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento di procedura della Corte in materia di spese, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco (relatore) e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. O'Dalaigh, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
punto 1
Nella sentenza 40-69 del 18 febbraio 1970, pronunziata su domanda del Bundesfinanzhof nella causa Bollmann contro Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe, questa Corte affermava che «nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania, al quale spetta quindi di pronunciarsi sulle spese». In seguito a questa pronunzia, il Bundesfinanzhof poneva le spese a carico dello Hauptzollamt, avendo questo rinunziato agli atti. La controparte chiedeva la rifusione delle spese relative al procedimento dinanzi a questa Corte e l'organo nazionale competente considerava ripetibili i 13 decimi degli onorari di trattazione, come pure le spese postali e di viaggio, ma riteneva irripetibili gli onorari relativi alla preparazione della causa, motivando che il ricorso in cassazione e il procedimento pregiudiziale costituivano un tutto unico dal punto di vista delle spese. La ditta Bollmann faceva opposizione. Dopo che questa era stata respinta, la lite veniva portata dinanzi al Bundesfinanzhof il quale, con ordinanza 8 agosto 1972, sospendeva il procedimento e sottoponeva a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione: «Quando la Corte di giustizia ha deciso che la pronunzia sulle spese spetta al giudice nazionale, se si debba applicare il diritto comunitario ovvero il diritto nazionale a) nel procedere alla liquidazione delle spese b) nel determinare quali siano le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare gli onorari di avvocato (artt. 73 e 74 del regolamento di procedura della Corte di giustizia).»
punto 2
L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria di questa Corte l'11 settembre 1972. La ditta Bollmann, rappresentata dall'avv. Gabriele Rauschning, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Erich Bülow, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Heinrich Matthies, in qualità di agente, hanno depositato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alle fase orale senza procedere ad istruttoria. La ditta Bollmann, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle CC.EE. hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 23 gennaio 1973. La ditta Bollmann ha depositato in tale occasione una memoria dell'avv. Peter Wendt. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 febbraio 1973.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte

paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte › A — Osservazioni della ditta Bollmann

paragrafo 1
Per quanto riguarda il punto b), relativo al diritto sostanziale da applicarsi in materia di spese, la Bollmann sostiene che il fatto che la liquidazione delle spese sia di competenza del giudice nazionale non influisce sulla rimunerazione spettante all'avvocato per il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte, né sulla ripetibilità delle spese ad esso relative.
paragrafo 2
Accade infatti frequentemente, sul piano nazionale, che la ripartizione delle spese e, rispettivamente, la liquidazione delle stesse siano decise da due giudici diversi. È questo appunto il caso del diritto tedesco, il quale tuttavia nulla stabilisce — almeno sinora — circa la ripetibilità delle spese relative ad un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Resterebbe, in teoria, la possibilità di applicare — in via analogica — il principio di cui al § 113, n. 2, della tariffa federale tedesca degli onorari d'avvocato, dato soprattutto che esso determina le spettanze dell'avvocato per i procedimenti pregiudiziali promossi dinanzi alla Corte costituzionale a norma dell'art. 100, n. 2, della Costituzione. Sinora però la giurisprudenza tedesca non ammette questa possibilità.
paragrafo 3
D'altro canto, il diritto comunitario non attribuisce espressamente all'avvocato il diritto agli onorari per l'attività svolta in occasione dei procedimenti pregiudiziali. L'art. 73 del regolamento di procedura della Corte disciplina tale diritto solo per le cause ordinarie.
paragrafo 4
Stando così le cose, per risolvere la questione di cui trattasi si deve stabilire quale delle due norme (l'art. 73 di detto regolamento o il § 113, n. 2, della tariffa tedesca), che fanno parte del diritto comunitario e, rispettivamente, del diritto nazionale, vada applicata per analogia nel calcolare le spettanze dell'avvocato.
paragrafo 5
Vi sono numerosi argomenti a favore dell'applicazione del diritto comunitario, e precisamente:
paragrafo 6
la natura e il rilievo dell'attività svolta dall'avvocato nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte; la circostanza che detto procedimento è retto unicamente dal diritto comunitario ed è di esclusiva competenza della Corte; il fatto che l'attività dell'avvocato in occasione di detto procedimento riguardi unicamente il diritto comunitario; la circostanza che le parti, nel procedimento pregiudiziale, devono essere rappresentate da un avvocato, donde la duplice conseguenza che l'avvocato è incaricato di un compito dallo stesso diritto comunitario, e che le spettanze dell'avvocato sono «spese indispensabili».
paragrafo 7
L'applicazione del diritto comunitario appare tanto più opportuna in quanto la necessità di evitare qualsiasi discriminazione impone che le spettanze dell'avvocato siano determinate in base a criteri uniformi. Questa esigenza non sarebbe rispettata se le spettanze dell'avvocato, nei casi di cui trattasi, fossero determinate da ciascuno Stato membro secondo il proprio diritto nazionale, giacché ì vari ordinamenti interni non sono uniformi in questo campo e non garantiscono tutti all'avvocato il diritto alla rimunerazione.
paragrafo 8
La questione va quindi risolta nel senso che la ripetibilità delle spese indispensabili esposte dalle parti in occasione del procedimento pregiudiziale — in ispecie degli onorari di avvocato — va stabilita in base al diritto comunitario.
paragrafo 9
Qualora risolvesse la questione in senso negativo, la Corte dovrebbe, nella sentenza, dichiarare l'obbligo degli Stati membri di stabilire una adeguata rimunerazione per gli avvocati che patrocinano dinanzi alla Corte nei procedimenti pregiudiziali e di garantirne il recupero. Tali spettanze non dovrebbero essere inferiori a quelle contemplate in Germania per i procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte costituzionale.
paragrafo 10
Quanto alla questione a), relativa alle modalità per la liquidazione delle spese, la sua soluzione è strettamente connessa a quella dell'altra.
paragrafo 11
Dato che il diritto sostanziale da applicarsi è quello comunitario, le norme processuali per la liquidazione delle spese vanno attinte alla stessa fonte.
paragrafo 12
Le disposizioni del regolamento di procedura (artt. 73/75) relative all'ordinanza di liquidazione delle spese, la quale è esecutoria, si possono estendere alla liquidazione delle spese riguardanti il procedimento pregiudiziale.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte › B — Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania

paragrafo 1
Il governo tedesco precisa anzitutto che in realtà la questione verte sull'interpretazione degli artt. 103, § 1, 1o comma, e 73 e segg. del regolamento di procedura della Corte. La questione è dunque ammissibile a norma dell'art. 177, n. 1, b), del trattato CEE, nella parte in cui riguarda un atto emesso da un'istituzione della Comunità, cioè il regolamento di procedura della Corte, ma si dovrebbe leggere come segue:
paragrafo 2
«Se gli artt. 103, § 1, 1o comma, 73 e 74 del regolamento di procedura si debbano intendere nel senso ch'essi disciplinano la liquidazione e la ripetibilità delle spese, nei casi in cui la Corte di giustizia, in un procedimento a norma dell'art. 177 CEE, ha riservato al giudice proponente la pronunzia sulle spese stesse.»
paragrafo 3
Il governo tedesco osserva poi che il richiamo dell'art. 103, § 1, 1o comma, del regolamento di procedura agli artt. 44 e segg. del regolamento stesso non riguarda gli artt. 69 e segg., relativi alle spese. L'art. 69, § 1, stabilisce infatti che la Corte provvede sulle spese con la senlenza od ordinanza che pone fine alla causa, mentre nel caso del procedimento pregiudiziale la pronunzia che definisce il giudizio è appunto emessa dal giudice nazionale, non già dalla Corte di giustizia. L'art. 69, § 1, riguarda quindi solo le cause ordinarie ed è perciò impossibile applicarlo — sia pure per analogia — ai procedimenti pregiudiziali.
paragrafo 4
Lo stesso vale per l'art. 74 del regolamento di procedura, il quale trova applicazione solo nei giudizi in cui la Corte è competente a statuire tanto nel merito quanto sulle spese.
paragrafo 5
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, la soluzione deve quindi essere negativa.
paragrafo 6
Pure in senso negativo va risolta la questione del se la ripetibilità delle spese esposte in occasione di un procedimento pregiudiziale vada valutata in base al combinato disposto degli artt. 103, § 1, 1o comma, e 73 del regolamento di procedura. Posto che la prima di queste disposizioni vale solo per le cause ordinarie dinanzi alla Corte di giustizia, i giudici tedeschi non possono valersene nello statuire sulle spese. Per le stesse ragioni, essi non possono applicare l'art. 73.
paragrafo 7
Il governo tedesco conclude proponendo di risolvere la questione come segue:
paragrafo 8
«Gli artt. 103, § 1, 1o comma, 74 e 73 del regolamento di procedura non vanno intesi nel senso ch'essi disciplinino la liquidazione e la ripetibilità delle spese, nei casi in cui la Corte di giustizia, in un procedimento a norma dell'art. 177 del trattato CEE ha riservato al giudice proponente la pronunzia sulle spese stesse.»

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte › C — Osservazioni scritte presentate dalla Commissione delle Comunità europee

paragrafo 1
Circa la questione del se esista una disciplina comunitaria in materia di spese per il procedimento pregiudiziale, la Commissione rileva che detto procedimento ha natura particolare: esso deriva da una causa principale pendente dinanzi al giudice nazionale, la quale termina con una pronunzia di detto giudice. È questa la ragione per cui non vi sono, nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte, delle «parti» ma solo dei partecipanti «legittimati» a presentare delle osservazioni. Il termine «parti», di cui all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte ed all'art. 103, § 1, del regolamento di procedura, si riferisce quindi alle parti della causa principale.
paragrafo 2
Ne consegue che non esiste una disciplina comunitaria in materia di spese relative al procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte: le spettanze dell' avvocato traggono origine essenzialmente dalla causa principale e la Corte di giustizia rimette al giudice nazionale la pronunzia sulle proprie spese.
paragrafo 3
Il diritto comunitario conosce certo il principio secondo cui il compenso all'avvocato fa parte delle spese ripetibili, purché sia indispensabile (art. 73 del regolamento di procedura della Corte); esso tuttavia non precisa tale compenso. Ciò significa che, anche se gli artt. 73 e 74 del regolamento di procedura fossero applicabili per analogia, si dovrebbe anzitutto stabilire quali siano le spettanze dell'avvocato. Per quanto detto sopra, non si può comunque valersi di detti articoli, giacché essi riguardano unicamente le cause ordinarie.
paragrafo 4
In mancanza di qualsiasi disposizione di diritto comunitario, la questione della ripetibilità delle spese di cui trattasi va risolta in base al diritto nazionale, e rimessa agli organi nazionali competenti. La Corte, d'altra parte, se nella pronunzia pregiudiziale provvedesse sulle spese, non potrebbe farlo che in base alle norme nazionali e quindi lederebbe la sfera di competenza del giudice nazionale.
paragrafo 5
La Commissione propone quindi di risolvere la questione nel senso che la liquidazione delle spese relative ad un procedimento pregiudiziale e la determinazione della ripetibilità delle spese indispensabili, in particolare delle spettanze dell'avvocato, sono rette dal diritto interno e vanno effettuate dall'organo nazionale competente, nell'ambito della causa principale.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 8 agosto 1972, pervenuta in cancelleria l'11 settembre 1972, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte la questione del se la liquidazione delle spese e la ripetibilità delle spese indispensabili, in particolare delle spettanze dell'avvocato, esposte in occasione di un procedimento pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato CEE, siano rette dal diritto comunitario ovvero dal diritto nazionale.
punto 2
La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 103, § 1, del regolamento di procedura della Corte, che è uno degli atti contemplati dall'art. 177, lettera b), del trattato.
punto 3
Ai sensi dell'art. 103, § 1, gli artt. 44 e seguenti di detto regolamento «si applicano», dopo il deposito delle memorie od osservazioni scritte contemplate dall'art. 20 dello statuto CEE, al procedimento a norma dell'art. 177. Per risolvere la questione sottoposta a questa Corte, si deve quindi accertare se, mediante questo richiamo, l'art. 103, § 1, renda applicabili a detto procedimento le disposizioni del regolamento di procedura relative alle spese, in particolare gli artt. 73 e 74 riguardanti le spese da considerarsi ripetibili e la loro liquidazione.
punto 4
L'art. 177 istituisce un procedimento non contenzioso, che ha il carattere di un incidente sollevato nel corso di una lite pendente dinanzi al giudice nazionale e nel quale le parti della causa principale sono solo invitate ad esporre il loro punto di vista entro i limiti stabiliti dal giudice nazionale. Con l'espressione «parti in causa», l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte CEE indica quelle che hanno tale qualità nella lite pendente dinanzi al giudice nazionale.
punto 5
Gli artt. 69-75 del regolamento di procedura si riferiscono invece alle spese dei procedimenti contenziosi. Questi sono caratterizzati dalla presenza di parti e terminano con la sentenza od ordinanza della Corte che risolve definitivamente la lite in occasione della quale essi sono stati instaurati. Nel precisare quali fra le «spese indispensabili» esposte dalle parti siano ripetibili, l'art. 73 del regolamento di procedura si riferisce quindi alle spese occasionate da procedimenti del genere. L'art. 74 si limita a stabilire le modalità per la liquidazione di tali spese. Data la differenza sostanziale che esiste fra il procedimento contenzioso e il procedimento incidentale di cui all'art. 177 del trattato, non è possibile — in mancanza di un'espressa disposizione — estendere al secondo le norme dettate unicamente per il primo.
punto 6
Nello stato attuale del diritto comunitario, si deve quindi concludere che la liquidazione delle spese e la ripetibilità delle spese indispensabili esposte dalle parti nella causa principale in occasione del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del trattato CEE sono rette dalle norme nazionali che disciplinano detta causa. Stando così le cose, spetta al giudice nazionale competente di valutare, in base al proprio diritto nazionale, in quale misura si debba tener conto del maggiore onere occasionato dal procedimento pregiudiziale.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 7
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi la decisione sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni della ditta Paul G. Bollmann, del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 177 e 188, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 69, 73, 74 e 103, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania con ordinanza 8 agosto 1972, afferma per diritto: Né la liquidazione delle spese né la ripetibilità delle spese indispensabili, esposte dalle parti nella causa principale in occasione del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del trattato CEE, sono contemplate dall'art. 103, § 1, del regolamento di procedura della Corte. Tanto l'una quanto l'altra sono rette dalle norme nazionali che disciplinano la causa principale.

Firme

Lecourt Monaco Pescatore Donner Mertens de Wilmars Kutscher O'Dalaigh Sørensen Mackenzie Stuart Cosi deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o marzo 1973. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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