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Sez. U, Sentenza n. 5287 del 28/10/1985 (Rv. 442551 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - GIUDIZI SEPARATAMENTE INSTAURATI FRA LE MEDESIME PARTI. PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE CON UNICO RICORSO - CONDIZIONI - CONNESSIONE DELLE DOMANDE.*
Stato
decisa il 1985-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442551-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - GIUDIZI SEPARATAMENTE INSTAURATI FRA LE MEDESIME PARTI. PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE CON UNICO RICORSO - CONDIZIONI - CONNESSIONE DELLE DOMANDE.*

In relazione a procedimenti separatamente instaurati fra le medesime parti, la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione, con unico ricorso, deve ritenersi consentita qualora le pretese avanzate in detti procedimenti, e rispetto alle quali viene sollevata la questione di giurisdizione, siano strettamente connesse, sì da richiedere in proposito una decisione unitaria. (V 4346/81, mass n 415038).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)