Sez. 5, Sentenza n. 7079 del 05/04/1978 Ud. (dep. 07/06/1978) Rv. 139259 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - POSSIBILITA DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITA AZIENDALE - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - POSSIBILITA DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITA AZIENDALE - IRRILEVANZA.*
Il delitto di bancarotta semplice per omessa tenuta di libri e scritture non e escluso dalla eventuale ricostruzione della contabilita aziendale attraverso documenti informali, sia perche la legge non ammette equipollenti alle scritture contabili ed ai registri regolamentari, sia perche ai fini della sussistenza del reato di bancarotta semplice il pregiudizio derivante dal fatto di bancarotta non e costituito dalla lesione ma dal semplice pericolo di lesione del bene tutelato, e la responsabilita puo essere affermata anche a titolo di mera colpa dell'inadempiente.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)