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Sez. 1, Sentenza n. 21901 del 25/09/2013 (Rv. 627746 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta concordataria - Ammissibilità - Contenuto e momenti di effettuazione - Accertamento della fattibilità economica e della convenienza dell'accordo della proposta - Esclusione - Causa concreta del piano - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627746-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (Nella specie, relativa ad un concordato con cessione dei beni, la S.C. ha confermato il decreto impugnato la cui prognosi negativa in ordine all'esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, che aveva omesso di spiegare perché un piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l'esito negativo di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)