Sez. 5, Sentenza n. 5535 del 04/12/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209568 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI | Sequestro probatorio - Motivazione del provvedimento - Logicità - Condizioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
In materia di detenzione per il commercio di merci portanti marchi contraffatti (art. 474 cod. pen.), la motivazione che evidenzi l'apparente anomalia dei segni distintivi rispetto alla merce originale ed il basso prezzo di vendita, a sostegno dell'esigenza di accertamenti probatori, non è illogica. Con riferimento al sequestro probatorio, le apparenti anomalie di marchi su capi di abbigliamento comportano la qualificazione di "corpo di reato" degli oggetti portanti i segni distintivi "sospetti" e giustificano l'approfondimento delle indagini, anche in presenza di documentazione formalmente ineccepibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)