Sez. L, Sentenza n. 8998 del 03/07/2001 (Rv. 547873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Censura relativa all'illegittima ammissione di una prova espletata dal giudice del merito ed all'erroneità della relativa valutazione - Precisazione nel ricorso degli elementi posti a base della censura stessa - Necessità - Conseguenze - Contestazione della ritualità del giuramento decisorio ammesso dal giudice del merito e della non puntuale applicazione degli esiti di tale prova legale - Modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Qualora con il ricorso per cassazione venga censurata l'ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova espletata e venga altresì censurata la relativa utilizzazione dell'esito di tale prova, è necessario - al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della prova che si assume illegittimamente ammessa ed erroneamente valutata - che il ricorrente precisi gli elementi su cui si fonda il suo assunto dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il suddetto controllo deve essere reso possibile sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Ne consegue che qualora si contestino la ritualità del giuramento decisorio (ammesso dal giudice del merito) e la non puntuale applicazione degli esiti di detta prova legale, è necessario indicare nel ricorso la formula del prestato giuramento decisorio e gli elementi che dimostrano in maniera chiara ed esaustiva una non corretta valutazione dei relativi risultati con influenza determinante sulla decisione presa dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)